Auto danneggiata nel parcheggio, chi è responsabile?

Quando lasciamo l’auto nel parcheggio a pagamento, siamo tutelati in caso di furti o danneggiamenti? Questa la domanda che molti si fanno. Vediamo cosa succede in caso di auto danneggiata nel parcheggio.

Auto danneggiata nel parcheggio, viene tutelato il legittimo affidamento

In materia di parcheggio assume particolare rilevanza il legittimo affidamento del conducente che decide di parcheggiare il proprio veicolo in un’area di sosta a pagamento. La prima cosa da sottolineare è che quando si parcheggia in un’area recintata il conducente generalmente presume che in seguito al pagamento del ticket nasca il diritto alla custodia del veicolo e quindi tutela in caso di furto o danneggiamento.

Ne consegue che eventuali esoneri o limitazioni della responsabilità devono essere resi noti prima che si formalizzi il contratto, il contratto si formalizza con il pagamento, ma le informazioni circa i diritti e doveri nascenti dal contratto devono essere resi noti prima di entrare nel parcheggio, cioè nel momento in cui l’utente ha ancora la possibilità di accettare o rifiutare l’offerta. Di conseguenza non vale come limitazione di responsabilità la nota presente dietro il biglietto del parcheggio.

Ne consegue che in questo caso il gestore del parcheggio ha l’obbligo di restituire il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto e in caso di danneggiamento deve risarcire il proprietario. L’obbligo di risarcimento viene meno solo nel caso in cui il gestore riesca a dimostrare che la perdita era imprevista e inevitabile, nonostante l’uso della dovuta diligenza.

Deve anche essere sottolineato che non in tutti i casi in cui il gestore cerca di escludere la responsabilità tali clausole hanno valore, infatti si deve considerare il legittimo affidamento dell’utente.

Le sentenze della Corte di Cassazione su auto danneggiata nel parcheggio

Questi principi sono ribaditi in varie sentenze, ad esempio la Corte di Cassazione Sezione 2, Ordinanza del 27 giugno 2023, n. 18277 ha sottolineato che in caso di contratto di parcheggio atipico (ad esempio area di parcheggio a pagamento, gestita in forma automatica ), si applicano le stesse norme previste per il contratto di deposito, di conseguenza il custode ha l’obbligo di restituire la cosa nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta. In caso di danno può liberarsi dall’obbligo di risarcimento provando che l’evento era imprevedibile e inevitabile e di aver usato la diligenza richiesta nell’espletamento delle sue funzioni di custode e nonostante questo vi è stato il danno.

Nella sentenza Sentenza del 26 febbraio 2004, n.38637 della Corte di Cassazione si ribadisce che la responsabilità del gestore/cuistode sussiste anche nel caso in cui nelle condizioni generali di contratto vi siano delle limitazioni di responsabilità e ciò perché trova tutela il legittimo affidamento del conducente che ha evidentemente ritenuto di aver parcheggiato in un’area custodita.

Nadia Pascale

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