Bonus energetico aziende, aggiornamenti dall’Agenzia delle entrate

Il bonus energetico aziende è stato di recente oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, due interpelli dai risvolti interessanti.

Bonus energetico aziende, il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate fornisce costantemente risposte ad istanze dei contribuenti volte ad ottenere dei chiarimenti. Tuttavia anche le imprese possono avere il loro bonus, in termini di crediti d’imposta per quelle energivore e gasivore. Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • ad imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;

ed ancora:

  • ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

Alcune specificazioni in merito agli ultimi interpelli

Gli sconti valgo soprattutto per le imprese che autoproducono l’energia di cui hanno bisogno.  Inoltre l’Agenzia delle entrate specifica che, come parametro iniziale, la verifica del requisito per kWh deve avvenire considerando il prezzo unitario del combustibile sostenuto in relazioni ai consumi del primo trimestre 2019. Invece come parametro finale deve considerarsi il prezzo unitario del combustibile sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

Il secondo interpello riguarda invece le imprese non enorgive in merito ai contratti di appalto. Le Entrate hanno ribadito il principio per cui non spetta, per la quota corrispondente, il credito d’imposta “non energivori” alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo aumentato del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti.

Francesca Cavaleri

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