Immobile inagibile ed Imu (imposta municipale unica) sembra ci sia qualcosa di interessante per i proprietari, ecco di cosa si tratta e se va pagata.
L’Imu è la tassa più odiata dagli italiani. E’ una patrimoniale che il proprietario di un immobile deve pagare solo per essere tale. L’imu è una tassa del sistema tributario italiano in vigore dal 2012 e introdotta sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011. A pagarla sono tutti i proprietari di immobile, ad esclusione di coloro che hanno la casa come “prima casa“. Per prima casa si intende l’immobile in cui si abita e si ha la residenza.
Ma quando un immobile è dichiarato inagibile si gode di una riduzione delle tasse da pagare. Ma quando un immobile è dichiarato inagibile? L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, il contribuente ha facoltà di presentare un’autocertificazione per la riduzione dell’imposta del 50%, in alternativa all’accertamento dello status dell’immobile da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma è chiaro che la solo autocertificazione a carico del proprietario non fa venire meno la volontà del comune di adempiere ai controlli necessari. Solo se l’immobile è inagibile si ha la riduzione del 50% sull’imposta che altrimenti andrebbe regolarmente versata.
A dichiarare questo principio è proprio la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19665 dell’11 luglio 2023. Unica condizione da rispettare è che il contribuente deve poter provare di avere avvertito l’ente impositore della non fruibilità del fabbricato. Insomma è onere del proprietario informare e indicare che il suo immobile è inagibile. Altrimenti il Comune provvederà alla normale richiesta di pagamento ed avrà diritto a farlo.
Se il proprietario dovesse decidere di ripristinare l’immobile le cose cambierebbero totalmente. Infatti qualora l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dell’immobile la riduzione viene meno e torna l’obbligo di versamento in misura integrale per gli anni successivi.
Tuttavia secondo i giudici della cassazione qualora un comune ha già acquisito le informazioni necessarie, anche in campo extra tributario, allora lo sconto deve essere applicato in modo automatico e a partire dal quando si viene a conoscenza di tale informazione. Ma in ogni caso è sempre meglio, dal parte del proprietario, verificare l’applicazione dell’aliquota ridotta. Del resto un immobile inagibile è anche inutilizzato per la sua destinazione d’uso, quindi una riduzione è corretta.
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