Terrazza e copertura di un solo immobile, come si dividono le spese?

Terrazza e copertura di un solo immobile è un caso particolare ma che succede spesso all’interno dei condomini, ecco la risposta alla domanda.

Terrazza e copertura di un solo immobile, cosa dice la legge?

Quando si vive all’interno di un condominio le spese relative alle parti comuni (Art. 1117 c.c.) vanno divise tra tutti i proprietari. Tuttavia le spese vanno pagate in relazione alle quote millesimali che si posseggono. In altre parole, i millesimi sono l’unità di misura della proprietà all’interno di un Condominio. Pertanto, se lo stabile vale, nel suo complesso, 1.000/1.000, ogni appartamento varrà una frazione di 1.000; ad esempio, l’alloggio numero uno può valere 55/1.000; il numero due 110,25/1.000 e così via. E su questi valori si pagano le spese relative alle parti comuni.

Di solito la terrazza è una copertura di una palazzina. Ma c’è anche il caso in cui una terrazza si a livello e quindi accessibile da un’unità immobiliare. Ma essa funge anche da copertura di una o più unità immobiliari. Quindi in particolare solo alcuni immobili sono coperti dalla terrazza e non tutte le case che compongono il condominio. E quindi chi deve pagare le spese di terrazze e coperture?

Terrazza e copertura di un solo immobile, le spese

Le terrazze e la copertura di un solo immobile sono sempre un tallone di Achille. Per non  parlare delle spese, che rappresentano sempre una cosa poco piacevole, visto che si tratta di uscite monetarie.

La signora P vive all’interno di un condominio ed è proprietaria di una terrazza che copre solo alcuni appartamenti. I condomini continuano a dirle che è l’unica proprietaria di quella terrazza e di conseguenza l’unica persona che deve occuparsi delle spese di ripartizione. Infatti ci sono delle infiltrazioni da dover sistemare, e lei non vuole accollarsi tutte le spese. Chi ha ragione la Signora P oppure il condominio?   

Cerchiamo di ragionare sulla risposta. Se la terrazzo e copertura è un lastrico solare ed è di proprietà esclusiva, allora le spese andranno divise in questo modo:

  • 1/3 a carico del proprietario esclusivo;
  • i restanti 2/3 a carico di tutti i condòmini che si trovano nella verticale, cioè che sono coperti dal lastrico.

La linea generale di principio

In linea generale il principio è che:

  • se si tratta di terrazza comune, tutti i condòmini sono tenuti a contribuire, ciascuno in ragione dei propri millesimi;
  • se invece si tratta di terrazza esclusiva, allora le spese saranno per 1/3 a carico del proprietario e per la restante parte a carico di tutti coloro che si trovano di sotto, nella stessa verticale.

Le stesse regole si applicano anche se la terrazza è a copertura di un solo immobile. Anche perché spesso non si tratta della copertura di una solo immobile, ma a pagare le spese sono tutti i proprietari in linea fino al suolo. Tutti gli altri proprietari/condomini non dovranno pagare nulla se non sono coperti dalla terrazza e copertura di un solo immobile.

 

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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