Con il decreto 34 del 2023 arriva la non punibilità per molti reati per i quali è prevista la tregua fiscale attraverso la definizione agevolata. Anche in caso di dilazioni molto lunga i contribuenti potranno beneficiare della depenalizzazione. Ecco i reati coinvolti.
Con il decreto 34 del 2023 è prevista una nuova causa di non punibilità per alcuni reati tributari. In particolare si tratta di:
Non si tratta di una depenalizzazione generalizzata, cioè non sarà valevole in tutti i casi in cui siano commessi questi reati e per sempre ma solo, come precisa il decreto “quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Si tratta dei casi in cui il contribuente abbia richieda la definizione agevolata per “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021” con istanza da produrre entro il 30 settembre 2023.
L’adesione alla pace fiscale, con il pagamento degli importi dovuti anche con dilazione, viene quindi parificata all’estinzione del debito tributario prima del dibattimento. Ipotesi già prevista dallo stesso decreto legislativo 74 del 2000 articolo 13.
Questo scudo penale ha l’obiettivo di incentivare i contribuenti ad aderire alle misure di pace fiscale e quindi anche a snellire i processi tributari attraverso questo che può essere considerato un vero e proprio strumento deflattivo di liti tributarie.
Precisa l’Agenzia delle entrate che sebbene l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 preveda la non punibilità solo nel caso in cui il pagamento anche rateale, con conseguente estinzione, sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione pronuncia n. 28031 del 28 giugno 2023 che dà rilevanza all’avvenuto pagamento rateale sebbene completato dopo l’apertura del dibattimento, nel caso in cui il fatto appaia caratterizzato da una particolare tenuità e nel caso in cui il comportamento appaia non abituale.
Nel caso in cui non ricorrano queste circostanze, cioè particolare tenuità del fatto e comportamento non abituale, il contribuente per poter ottenere l’applicazione della causa di non punibilità deve prima versare integralmente le somme.
Questo perché la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la richiesta “gli effetti della causa di non punibilità si producono soltanto al momento dell’integrale pagamento del debito e degli accessori, non essendo dunque sufficiente la sottoscrizione di un accordo con l’Ufficio (…) o comunque una istanza volta a dichiarare la propria volontà ad aderire ad una specifica definizione agevolata cui consegua un pagamento dilazionato, posto, peraltro, che l’interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente”.
Precisa quindi l’Agenzia delle Entrate che per ottenere la non punibilità il contribuente deve:
Leggi anche: Definizione agevolata-rottamazione quater: quali debiti non vi rientrano?
Disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale. Tutte le novità 2025-2026 per i…
Bonus Assunzioni 2025 per permettere alle imprese di trovare la giusta soluzione per assumere personale…
Il decreto bollette è stato convertito in legge, ecco tutte le novità rilevanti per i…
E' online la dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I contribuenti possono accedere e verificare la…
Artigiani e commercianti arriva la riduzione contributiva per chi avvia un'attività autonoma. Ecco tutti i…
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la revoca e l'adesione al concordato preventivo…