Bonus dipendenti e fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

bonus dipendenti

Il decreto Lavoro 2023 ha introdotto una speciale misura in favore dei lavoratori/genitori, cioè la possibilità di avere solo per quest’anno l’esenzione della tassazione dei benefit aziendali fino a 3.000 euro. L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 1° agosto 2023, n°23, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per riconoscere l’esenzione fiscale per i bonus dipendenti.

Fringe benefit, aumenta l’esenzione fiscale, ma non per tutti

Generalmente la legge riconosce la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere bonus dipendenti fino a un importo massimo di 258, 23 euro senza versamento di imposte. Per benefit aziendali di valore superiore si applica invece l’imposta. Con il decreto Lavoro, al fine di agevolare le famiglie e incentivare la nascita di nuove famiglie, per il solo 2023 viene riconosciuto il diritto all’esenzione dal versamento delle imposte per importi fino a 3.000 euro, ma solo a lavoratori che abbiano figli fiscalmente a carico. Sono considerati fiscalmente a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni.

In particolare tali somme non concorrono a formare il reddito imponibile. L’esenzione spetta a entrambi i genitori, quindi ogni genitore può usufruire di benefit aziendali del valore fino a 3.000 euro senza corrispondere le tasse. Per avere la doppia esenzione è necessario che i figli, o l’unico figlio, sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Nel caso di modifica dei presupposti che portano al riconoscimento dell’agevolazione fiscale, il lavoratore è tenuto a comunicarlo immediatamente al datore di lavoro/sostituto di imposta.

Bonus dipendenti limiti e come ottenerli

Ricordiamo che i benefit possono consistere in buoni pasto, buoni carburanti, polizze assicurative e altre forme di premialità. Deve essere sottolineato che i benefit aziendali non devono obbligatoriamente essere riconosciuti, nella maggior parte dei casi sono una prerogativa di aziende di particolare rilevanza. Non rientrano, invece, le prestazioni elencate all’articolo 51 comma 2 del Tuir, come il rimborso delle rette scolastiche o del rimborso dei libri e testi scolastici, viaggi con finalità ricreative o culturali, medicina preventiva e diagnostica ecc .

L’Agenzia delle Entrate nella circolare comunica che per poter usufruire di tale agevolazione il lavoratore dipendente deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

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