Contratti di credito al consumo il Governo fa marcia indietro e cambia le regole. Ecco tutto quello che prevede il nuovo decreto che piace agli italiani.
Il Credito al Consumo è un finanziamento concesso dalle banche o società finanziarie per permettere al beneficiario l’acquisto di beni e servizi o eventualmente la rateizzazione di una spesa. E sono davvero molte le persone che cercano di accedere al credito per poter realizzare i loro sogni, come l’acquisto di una casa, o piccoli piaceri come l’acquisto di una macchina.
Il Governo ha deciso anche sui contratti di credito al consumo annullando una vecchia normativa. Infatti con il decreto Omnibus è stata ripristinata una regola che potrebbe piacere molto ai consumatori. Infatti si è deciso per l’estinzione anticipata di un prestito, regola che è stata sottoscritta il 25 luglio 2023.
Grazie a questa scelta del Governo, i consumatori potranno riavere indietro tutti i costi sostenuti in caso di chiusura anticipata del proprio prestito. Insomma quando un consumatore chiede ad un istituto di credito o finanziario un prestito, qualora avesse scelto di pagare prima il suo debito, perdeva tutti i costi sostenuti. Ma con la novità tutto cambia e i costi sostenuti dovrebbero essere restituiti al cliente. Quindi si cancella definitivamente la restrizione temporale.
Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha firmato anche il decreto “recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione“. Non solo il presidente Mattarella ha anche firmato i decreti Asset e Giustizia approvati pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri.
Ma in realtà la scelta del Governo deriva da una pronuncia direttamente dall’Unione Europea. “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzioni le imposte”.
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