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Sanatoria scontrini con ravvedimento operoso, la novità

Sanatoria scontrini con ravvedimento operoso è la soluzione trovata da questo Governo per cercare di salvare migliaia di piccole imprese, i dettagli.

Sanatoria scontrini con ravvedimento operoso, ma cosa si intende?

Ci si aspettava una sanatoria sugli scontrini e sulle irregolarità fiscali già da qualche mese. Ma più che altro si è giunti alla conclusione di utilizzare il ravvedimento operoso per risolvere il problema e permettere a molte piccole imprese di rimettersi in regola. Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Infatti le violazioni su scontrini, ricevute fiscali, fatture potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso.

Inoltre il governo ha stabilito che “chi effettua il ravvedimento operoso e paga le somme dovute sarà esentato dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza. Il ravvedimento – applicabile anche a fatture e documenti contabili – prevede il pagamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e una penale

Chi può aderire al ravvedimento operoso

Potranno aderire al ravvedimento operoso tutti i contribuenti che dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi. Attraverso il ravvedimento operoso, potranno mettersi in regola entro e non oltre il 15 dicembre 2023. Tuttavia rimane la possibilità di contestare le violazioni, ma ciò è possibile fino al 31 ottobre 2023. 

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall‘Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Infine in ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

 

 

 

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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