Tari e abbandono rifiuti, ora è reato penale

Si parla spesso della Tari, tassa sui rifiuti e come essa sia commisurata all’effettivo costo che i comuni sostengono per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Si sa che non pagare la Tari espone a sanzioni e che, nel caso in cui il Comune non fornisca il servizio, i contribuenti possono ottenere il risarcimento. Ciò di cui si parla poco è la legge 9 ottobre 2023 n. 137 (di conversione del dl 105/2023) ha infatti riformulato le punizioni previste dall’articolo 255 del d.lgs 152/2006 a carico di “chiunque” abbandoni i rifiuti: un passaggio epocale dalla sanzione amministrativa all’ammenda penale per l’abbandono rifiuti.

Abbandono rifiuti: da illecito amministrativo a reato penale

La disciplina vigente fino al 10 ottobre era contenuta negli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152 del 2006. Il primo punisce chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette in acque superficiali o sotterranee in violazione delle disposizioni di riferimento dello stesso d.lgs 152/2006. In questo caso si applicava una sanzione amministrativa di importo compreso tra 300 a 3 mila euro (aumentata fino al doppio per i rifiuti pericolosi). L’articolo 256 prevede invece sanzioni più gravi nel caso in cui tale comportamento sia tenuto da aziende. In questo caso la sanzione prevista è di tipo penale arresto fino a 2 anni più ammenda fino a 26 mila euro in caso di rifiuti pericolosi.

L’importante novità portata dalla legge 137 del 9 ottobre 2023 è determinata nel fatto che c’è una modifica all’articolo 255 e ora anche l’ abbandono rifiuti da parte dei privati diventa reato penale con l’applicazione di una ammenda da 1.000 a 10 mila euro in caso di rifiuti non pericolosi, aumentata fino al doppio in caso di pericolosi.

Abbandono dei rifiuti reato penale, ma cambia l’onere della prova

Deve però essere precisato che se da un punto di vista prettamente tecnico vi è un aumento delle pene, dal punto di vista probatorio/fattuale cambiano molte cose. Infatti per la sanzione di tipo amministrativo opera una presunzione legale di colpa posta a carico del presunto trasgressore, cui spetta l’onere di superarla per non soccombervi.

Nel momento in cui si è di fronte a un reato penale in sede di giudizio spetta a chi ha applicato la sanzione dimostrare il fatto, inoltre si applica l’articolo 533 del codice di procedura penale che prevede che il giudice pronunci sentenza di condanna solo nel caso in cui l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

Leggi anche: Rimborso Tari se non viene ritirata l’immondizia, chi ne ha diritto e come si richiede

Imu e Tari, possibile sconto fino al 5% su importi da mille euro

Nadia Pascale

Recent Posts

Sale, riempi un bicchiere e versalo nello scarico | Non immagini cosa succede: sappi solo che rimarrai di stucco

Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…

1 mese ago

Basta faticare, ecco come non pagare più il parcheggio: la legge poco nota ti dà ragione | I vigili non lo dicono a nessuno

Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…

1 mese ago

Ecco l’oggetto che ti ruba soldi ogni mese: il segreto della spia elettrica che devi staccare subito | Risparmi una fortuna

Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…

1 mese ago

“Chi ha il garage rischia la multa”: la nuova norma è una mazzata | Devi metterti subito in regola

Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…

1 mese ago

Pattumiera, per eliminare la puzza c’è un rimedio: metti questo oggetto sul fondo | Addio cattivi odori

Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…

1 mese ago

Ultim’ora, il carburante che costa (quasi) la metà è realtà: tutti lo stanno facendo in segreto | Ecco dove si trova

L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…

1 mese ago