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Bonus edilizi, beneficiario diverso da chi effettua il bonifico

Si possono ottenere le agevolazioni fiscali legate a bonus edilizi se il beneficiario della detrazione è diverso rispetto a colui che effettua il bonifico? Questa la domanda che un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate che ha risposto attraverso la rubrica FiscoOggi.

Detrazioni bonus edilizi, si possono ottenere se l’ordinante bonifico è diverso dal beneficiario?

I bonus edilizi portano sempre un po’ di confusione nei contribuenti che di fatto hanno paura di perdere i benefici fiscali a causa di errori di tipo “burocratici” complice una normativa spesso nebulosa, caratterizzata da notevoli cambiamenti e fonti normative, anche di grado diverso, che si sovrappongono.

Nel caso in oggetto il contribuente sottolinea che i genitori devono eseguire lavori di recupero del patrimonio edilizio e di conseguenza intendono sfruttare le agevolazioni fiscali.

I genitori però non hanno un conto corrente, ma un libretto di risparmio, di conseguenza non possono effettuare bonifici. Si ricorda che per poter ottenere le agevolazioni fiscali è assolutamente necessario effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, come, appunto, i bonifici.

Il contribuente quindi chiede se è possibile effettuare il bonifico dal proprio corrente sebbene il beneficiario delle detrazioni fiscali sia il genitore.

Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul bonifico per detrazioni bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente. Sottolinea che per poter ottenere le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi, non è necessario che coincidano il beneficiario e l’ordinante del bonifico. Occorre però prestare attenzione nella compilazione e inserire tutti i dati che consentono di ottenere le detrazioni fiscali. In particolare nella circolare 17 del 2023 dell’AdE sono indicati i dati da inserire nel bonifico, cioè:

  • causale del versamento (da essa deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sottolinea l’Agenzia delle Entrate che “il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione” .

Leggi anche: Cessione del credito Superbonus, c’è tempo fino al 30 novembre per la remissione in bonis

Nadia Pascale

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