Bonus affitto giovani 2024, a chi spetta, limiti e a quanto ammonta

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Autonomia e indipendenza questo il sogno di molti giovani e per aiutare gli under 31 a lasciare la casa dei genitori c’è il bonus affitto giovani 2024 per under 31. Si tratta di una misura prorogata di anno in anno e che anche per il 2024 ha trovato conferma.

A chi spetta il Bonus affitto giovani 2024

Il bonus affitto giovani è una detrazione fiscale di particolare importanza, più elevata della detrazione affitto prevista in genere, riservata a coloro che hanno un’età compresa tra 20 e 31 anni. Per avvalersene nel 2024 è necessario non aver compiuto 31 anni al 1° gennaio 2024. Nel caso in cui il 31° anno di età sia compiuto nel corso dell’anno, è possibile avvalersene in misura proporzionale alla parte dell’anno per la quale non è ancora spirato il limite anagrafico.

Il bonus affitto giovani prevede anche il verificarsi del requisito reddituale, infatti la misura è riservata a coloro che hanno un reddito inferiore a 15.493,71 € nell’arco dell’anno.

Il bonus affitto giovani può essere riconosciuto anche nel caso in cui il contratto di affitto sia intestato a più persone, in questo caso l’agevolazione viene riconosciuta solo per le quote spettanti a coloro che, risultando intestatari, rispettano i limiti previsti anagrafici e di reddito. Ad esempio se il contratto di locazione è intestato a 2 persone, ma solo una rispetta i requisiti il bonus affitto giovani viene riconosciuto solo al 50% in favore dell’unico soggetto che ha i requisti.

In cosa consiste il bonus affitto giovani 2024?

Il Bonus affitto giovani è una detrazione pari al 20% del canone di locazione annuale. Il bonus viene riconosciuto nel limite di spesa massima di 2.000 euro ed è pari a 991,60 euro.

Il bonus si riconosce come detrazione Irpef, di conseguenza è necessario indicare la spesa e la relativa detrazione nel Quadro E della dichiarazione dei redditi, con il codice “4” riservato a tale tipologia di detrazione/agevolazione fiscale.

Non viene riconosciuto nel caso in cui l’immobile per il quale è stato stipulato il contratto di locazione appartenga a una categoria catastale “di lusso”. Le categorie catastali di lusso sono: A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici). Il beneficio fiscale non spetta neanche in caso di contratto avente ad oggetto un immobile appartenente all’edilizia pubblica.

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