L’acquisto under 36 prevede una serie di agevolazioni per il richiedente, ma sono valide solo se si presenta l’ISEE al rogito.
Per agevolare il mercato immobiliare e facilitare l’acquisto degli immobili da parte dei giovani sono previste diverse agevolazioni. La norma prevede i seguenti benefici:
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
L’isee che abbia una soglia sotto i 40 mila euro è un elemento essenziale. Come chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare12/E/2021, è necessario avere già chiesto l’Isee alla data del rogito notarile. Quindi la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell’atto.
In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo.
In caso contrario il notaio non può rifiutarsi di fare l’atto di compravendita. Ma può far dichiarare di non possedere i requisiti per le agevolazioni per gli under 36. Quindi di non essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64, commi 6 e 8, del Dl 73/2021, convertito in legge 106/2021», con la conseguenza che «il soggetto stesso rinuncia pertanto a invocare le agevolazioni fiscali ivi previste.
Si ricorda che le agevolazioni spettano solo per l’acquisto della prima casa. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
Inoltre è necessario che l’acquirente:
1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto;
2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
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