Pensione di reversibilità, chi deve ricevere il rimborso?

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Buone notizie per i pensionati che ricevono l’assegno di reversibilità, o pensione superstiti, del coniuge deceduto. Arriva il ricalcolo delle somme dovute e non ancora versate dall’Inps. Dopo la storica sentenza del 2022 che sancisce l’incostituzionalità dei tagli, cambia tutto.

Reversibilità, ai pensionati spettano maggiori somme

La legge 335 del 1995, comma 41 dell’articolo 1, riforma Dini, prevede un limite alla cumulabilità tra i propri redditi e i redditi derivanti dalla pensione di reversibilità o pensione superstiti. Il taglio prevede:

  • chi percepisce una pensione o reddito da lavoro superiore a 3 volte l’assegno minimo riceve il 75% della pensione del coniuge deceduto;
  • percipienti il quadruplo dell’assegno minimo ottiene il 60%;
  • chi percepisce fino a 5 volte l’assegno minimo, ottiene il 50% della pensione di reversibilità.

L’erede non ha diritto a ottenere le ulteriori somme che sono quindi perse.

Questo meccanismo è stato però ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 162 del 2022 in quanto viola il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 comma 2 della Costituzione.

Il divieto di taglio delle pensioni non è però assoluto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi, «non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere di misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi».

Come sarà calcolata la pensione e gli arretrati?

Con la circolare 108 del 2023 l’Inps si adegua a tali principi e sottolinea che “l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

Sottolinea che ai pensionati saranno corrisposte le maggiori somme comprensive di arretrati, interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Naturalmente per ogni anno si deve fare riferimento all’importo previsto per l’assegno sociale per l’anno stesso.

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