Cresce l’assegno di maternità, come chiederlo al Comune di residenza

Cresce l’assegno di maternità del 5,4% per tutto il 2024. Si tratta del contributo concesso dai Comuni, ma pagato dall’INPS.

Cresce l’assegno di maternità, si prenderanno più soldi

Una aiuto economico quando si ha un figlio in casa non guasta mai. L’assegno di maternità aiuta e cerca di essere un valido aiuto, soprattutto nei primi mesi in cui cresce il numero dei componenti del nucleo familiare. L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni“, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall‘INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). L’Inps con la circolare numero 40 del 29 febbraio 2024 che ha fissato al 5,4% la rivalutazione 2024 per tutte le mamme in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo. 

Pertanto aumenta il valore dell’assegno da erogare alle mamme che partoriscono o che prendono in adozione o affidamento preadottivo un bambino a partire dal primo gennaio e fin al 31 dicembre 2024. L’importo dell’assegno si attesta a 404,17 euro. Infine l’assegno sarà erogato per cinque mensilità, raggiungendo così una cifra massima di  2.020,85 euro.

Cresce l’assegno di maternità, i requisiti

Per accedere all’agevolazione, come in tutti i bonus o contributi, occorre avere dei requisiti specifici. Il primo requisito è di tipo reddituale. Infatti l’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il valore dell’ISEE del nucleo familiare in cui avviene la nascita, l’adozione o l’affidamento preadottivo, non deve superare i 20.221,13 euro. 

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione. Dunque la domanda si presenta entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Inoltre l’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. Tuttavia l’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Francesca Cavaleri

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