Donazioni tra genitori e figli arrivano delle novità attraverso una sentenza della Cassazione in merito al pagamento delle tasse.
L’articolo 769 del Codice Civile disciplina la donazione come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra. Tale negozio è regolato in maniera molto formale, dato che per esso è richiesto l’atto pubblico davanti al notaio e alla presenza di due testimoni. La più classica tra le donazioni è quella tra genitori e figli e si fa tra vivi. Diversa è invece la successione per causa di morte, quando un genitore perde la vita e gli eredi esercitano il diritto a succedergli.
Dopo aver fatto questa precisazione, ritorniamo al concetto di donazione tra genitori e figli e alla volontà dei primi di dare qualcosa ai figli. Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si devono pagare le tasse su questo trasferimento, qualora ci siano delle precise condizioni.
Le imposte sulle donazioni sono variabili a seconda di chi ne beneficia. Il coniuge e i figli sono tenuti a pagare il 4% del valore oltre la franchigia di un milione di euro. I fratelli devono pagare il 6% sul valore dei beni eccedenti i 100 mila euro. Stessa cifra, ma senza franchigia, per i parenti oltre il terzo grado. Per le altre persone la percentuale ammonta all’8%.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione specifica che la tassazione scatta solo se le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrazioni volontarie. Tuttavia la tassazione si applica anche se le operazioni hanno valore superiore a un milione di euro. Come specificato non si devono pagare le tasse nel caso di donazione indiretta. Si tratta di è un atto che produce gli stessi effetti della donazione (vantaggio patrimoniale per il soggetto ricevente ed impoverimento del donante) pur non avendo la forma giuridica richiesta: atto pubblico e presenza di due testimoni.
Così come le donazioni informali non devono essere sottoposte a tassazione. E’ il caso del bonifico al figlio che prevede la volontà del genitore di regalare una somma di denaro al proprio figlio. Queste non prevedendo la trascrizione dell’atto pubblico, come ad esempio nell’ipotesi del trasferimento di un immobile, non sono sottoposte a tassazione.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.
Si ricorda infine che i trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:
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