Si è detto più volte che gli influencer o digital creator devono pagare le tasse sui loro introiti e che in molti casi è necessario aprire un partita Iva, vediamo ora invece qual è il codice Ateco da utilizzare per svolgere la propria attività senza avere problemi con il Fisco.
La prima cosa da sottolineare è che l’attività di influencer o digital creator può comprendere diverse tipologie di attività, a questo proposito però si ribadisce che un titolare di partita Iva può avere l’attribuzione anche di più codici Ateco.
Le attività generalmente svolte sono:
I codici Ateco utilizzabili per le attività possono essere:
Chi ha già una partita Iva e svolge attività online inerenti tale attività possono invece utilizzare lo stesso codice Ateco, in questo caso l’attività rileva come accessoria. Ad esempio una nutrizionista che ha già una partita Iva per tale attività e che attraverso i social in un certo senso sponsorizza la propria attività e ha molti follower, può considerare le entrate di tale attività come accessorie rispetto alla principale e quindi non ha bisogno di una specifica attribuzione di codice Ateco. Per chi ha i requisiti è possibile aprire una partita Iva con i codici Ateco specifici per l’attività di influencer può optare per il regime forfettario.
Connessa all’apertura della partita Iva vi è anche la necessità di versare i contributi previdenziali. Per chi ha scelto l’attività di influencer vera e propria, cioè non connessa ad altra professione per la quale è prevista una cassa, è necessario iscriversi alla Gestione Separata Inps.
Resta, infine, da determinare la valutazione delle regalìe o advertising segnalate sui social obbligatoriamente con la sigla ADV, ad esempio gli abiti utilizzati dall’influencer e che restano nella sua disponibilità. Ai fini delle imposte dirette occorre rifarsi agli art.57 e 85 del Tuir al fine di determinare il “ricavo implicito” – altrimenti detto valore normale – dei benefits ricevuti dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali. Tali valori potranno essere portati in deduzione dalle imprese sponsor attraverso l’applicazione dell’articolo 108 comma 2 del Tuir.
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