Irap 2024, disponibile il modello. Tutte le novità

Irap 2024

Con provvedimento pubblicato il 29 febbraio 2024 è stato approvato il modello Irap 2024 con relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche. Tutte le novità per le imprese.

Pubblicato il modello Irap 2024

Il modello 770/2024 deve essere presentato dai sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i versamenti effettuati e le compensazioni applicate. In pratica i datori di lavoro (e altri sostittuti di imposta) usano il modello 770 per dichiarare le ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori.

La prima novità importante inerente il modello Irap 2024 è il termine di presentazione, questo cade il giorno 30 settembre e non più il 30 novembre. Per i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è diverso e il modello deve essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.

Come per l’anno scorso, il modello è formato dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Le novità nel modello Irap 2024

Le principali novità riguardano le novità introdotte per quanto riguarda lo sport dilettantistico e i contributi. In particolare per le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche i compensi di importo fino a 85.000 euro erogati in favore di collaboratori coordinati e continuativi non comportano variazioni in aumento e in diminuzione della base imponibile Irap.

Nel quadro IS, al rigo IS7, può essere inserita la deduzione dei contributi assicurativi pagati in favore dei lavoratori stagionali.

Il modello 770/2024 può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, in alternativa può essere prelevato anche da altri siti, è però essenziale che si tratti di un modello conforme. Il modello 770/2024 deve essere inviato telematicamente. Può essere inviato dal soggetto passivo di imposta o da un intermediario. Per le Amministrazioni centrali può essere inviato anche da un incaricato, infine per i gruppi di società può essere inoltrato tramite società appartenenti al gruppo.

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