Smart working 2024 a partire dal primo aprile cambiano le regole per questa tipologia di lavoro, non rinnovato dal Milleproroghe.
Dal primo aprile dovrebbero cambiare le regole per lo smart working. E’ la forma di telelavoro definito dall’ordinamento italiano come: «una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.»
A partire dall’emergenza Covid il lavoro di questo tipo ha trovato moltissimo utilizzo. E a fine emergenza molti lavoratori sono tornati nei propri posti di lavoro. Anche se qualche azienda ha mantenuto questo tipo di lavoro in quanto economicamente più conveniente. Ma a partire dal prossimo mese le cose potrebbero essere diverse.
Con l’arrivo del primo del mese successivo scadono le procedure semplificate per il lavoro agile, indirizzate ai lavoratori fragili e a coloro che hanno figli sotto i 14 anni. Pertanto si torna agli accordi individuali. Secondo quanto previsto dalla legge 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sarà regolato secondo gli accordi individuali nel rispetto delle norme. Ad esempio come recita la legge: “ Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato“.
E se non vengono applicati i contratti individuali sullo smart working che tutelino lavoratori e datori, questi ultimi rischiano di essere multati. Infatti le sanzioni possono andare dai 100 ai 500 euro. Gli accordi valgono sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
All’interno dell’accordo individuale deve essere indicato il luogo in cui il lavoratore deve prestare la sua opera. Ma anche la mansione che deve svolgere. Nonché tutti gli strumenti da utilizzare in smart working, con le relative modalità di controllo. Tuttavia rimane il diritto alla disconnessione, pertanto deve essere ben definito anche l’orario di lavoro, come in un qualsiasi contratto di lavoro. Anche perché il lavoratore ha una vita che va al di fuori del proprio lavoro.
Infine, nell’accordo che definisce il rapporto di smart working devono essere specificati anche i termini di recesso. Per quanto riguarda i lavori a tempo indeterminato, in ogni caso, il preavviso non può essere inferiore ai 30 giorni, con la sola eccezione del recesso con giustificato motivo.
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