Affitti brevi 2024 cambiano le regole ed arriva anche il codice identificativo univoco dal mese di settembre, tutte le novità.
Gli affitti brevi 2024 o locazioni per pochi giorni sono diventati un vero e proprio business. Spesso sono dei veri e propri fonti di reddito, che spesso però non trovano una dichiarazione dei redditi corrispondente. I così detti affitti di immobili di breve durata che spesso sono destinati a lavoratori e turisti. Ebbene un fenomeno sempre crescente che dà fastidio a diversi albergatori.
L’Agenzia delle entrate definisce come affitto breve: un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, aventi medesima durata. Ma occorre dare una maggior controllo alla gestione e regolarizzazione di queste strutture.
Per rendere a tutti effetti in regola il proprio immobile per le locazioni brevi da settembre sarà più facile. Infatti l’intesa tra il Governo e le regioni punta all’introduzione del Codice identificativo nazionale (Cin) da associare a tutte le unità immobiliari dedicate alle locazioni brevi e di natura turistica. Così facendo tutte le strutture potranno essere tracciate, evitando l’evasione fiscale.
Il codice identificativo univoco sarà obbligatorio. La mancata identificazione comporterà una sanzione amministrativa fino a 5 mila euro. Da settembre quindi dovrebbe partire il codice identificativo. Il codice n.1 sarà di natura provvisoria e a seguire il n.2 che invece avrà una natura duratura nel tempo.
Nuove regole anche per gli operatori di settore. Infatti per i contratti di locazione breve stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione è previsto la trasmissione dei relativi dati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’omessa o incompleta comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro. Sanzione ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si tratta di tutti quei soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Infine gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono operare su quelle somme, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto. Per versare occorre usare il modello F24, con il codice tributo “1919”.
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