Concordato preventivo biennale non si applica alle casse private

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Negli ultimi mesi si parla molto del concordato preventivo biennale, si tratta di un accordo tra Fisco e contribuente sulla tassazione da applicare nel biennio. Sono nati dubbi però sulla onni-comprensività della tassazione e in particolare se i contributi previdenziali sono calcolati sull’imponibile oggetto di accordo sul reddito effettivamente prodotto. In merito a ciò le casse previdenziali private hanno già fatto precisazioni importanti che potrebbero portare molti professionisti a desistere dal concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo e casse private, limiti

Sappiamo che la previdenza è obbligatoria, molti lavoratori, dipendenti e autonomi, rientrano nelle casse Inps, ma molti professionisti versano in contributi nelle casse gestite da enti previdenziali privati, ad esempio la cassa forense. Non vi sono dubbi sul fatto che i contributi previdenziali da versare all’Inps siano calcolati sul reddito imponibile concordato. La prospettiva però è molto diversa nel caso in cui si pensa alle casse private.

Proprio in merito a ciò i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP (associazione degli enti previdenziali privati) hanno precisato che “ritengono non applicabile alle casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”. La preoccupazione delle casse private è in merito alle entrate che potrebbero essere ridotte nel caso in cui il calcolo sia effettuato sul reddito imponibile concordato e non su quello reale.

Casse previdenziali private, chi già si è tirato indietro dal concordato preventivo biennale

Per ora a precisare l’esclusione dell’adesione al concordato preventivo sono le casse previdenziali di commercialisti, dei notai e degli avvocati le quali hanno evidenziato che il concordato preventivo biennale non sarà esteso automaticamente alle casse previdenziali private. Gli iscritti dovranno quindi continuare a versare i contributi previsti nella misura ordinaria. Il calcolo dei contributi continuerà ad essere effettuato sui redditi prodotti e non su quelli accordati con il Fisco con il concordato preventivo.

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