Impresa agricola arrivano bonus e contributi per i più giovani che decidono di avviarne una e di farlo puntando sull’innovazione.
Agricoltura, innovazione e rispetto dell’ambiente sono i tre elementi cardine per ricevere contributi e bonus se si vuole avviare un’attività di questo tipo. Le novità grazie alla legge 36/2024 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo“, in vigore dall’8 aprile.
Come sottolineato dall’art 1. la legge è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Ma anche al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani. Ed infine per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
A disposizione un fondo di 15 milioni di euro all’anno. Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:
a) all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
b) all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
c) all’ampliamento dell’unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l’indirizzo colturale e l’impiego di mano d’opera, al fine di promuovere l’efficienza aziendale; d) all’acquisto di complessi aziendali già operativi.
In particolare nel caso di acquisto di terreni lo sconto è pari al 40% per cui le imposte dovute al rogito dovranno essere versate in misura pari al 60% rispetto a quelle ordinarie. A questa agevolazione si aggiunge il taglio del 50% dell’onorario del notaio per gli atti di compravendita di terreni entro il valore massimo di 200.000 euro.
I bonus e contributi sono rivolti a imprese giovanili in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Inoltre occorre che:
a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e 41 anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età 18 e 41 anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
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