Decreto Coesione e sgravi contributivi entrata in vigore dal 1° settembre?

Dal 1° settembre 2024 saranno attivi gli sgravi contributivi previsti nel decreto Coesione. I tempi sono però stretti infatti mancano i decreti attuativi e soprattutto il via libera dell’Unione Europea, ecco cosa prevede il decreto Coesione e perché ci sono ritardi.

Agevolazioni del decreto Coesione, cosa prevede?

Le agevolazioni introdotte dal decreto Coesione sono:

Bonus assunzioni under 35, è rivolto ai giovani con meno di 35 anni di età che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo sgravio contributivo ha un importo massimo di 500 euro che sale a 650 euro per le assunzioni in regioni della ZES Unica Sud.

Bonus assunzioni donne svantaggiate, si rivolge a donne disoccupate da almeno 24 mesi, ridotti a 6 mesi nel caso in cui abbiano la residenza in una delle Regioni del Sud, anche in questo caso l’importo massimo dello sgravio contributivo è di 650 euro e la misura è attiva per 24 mesi.

Bonus assunzione under 35 nella zona Zes, in questo caso lo sgravio contributivo può avere una durata massima di 30 mesi.

Quando entrano in vigore gli sgravi contributivi del decreto Coesione?

I tempi previsti per l’entrata in vigore delle misure sono quindi stretti e già dal 1° settembre le imprese dovrebbero assumere potendosi avvalere di queste misure, ma occorre che la Commissione Europea dia il via libera. La Commissione deve valutare se gli stessi rispettano i limiti imposti dalla normativa dell’Unione Europea anche in materia di concorrenza.

Dovranno poi essere adottati dai Ministeri competenti le misure attuative ciò attraverso i decreti, infine si dovrà attendere la circolare dell’Inps che dà il vero via libera all’entrata in vigore.  Molte imprese sperano che non vi siano ulteriori ritardi.

Quali condizioni rispettare per oottenere gli sgravi contributivi?

Le imprese possono ottenere tali sgravi se rispettano le condizioni previste:

DURC regolare;
– rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015;
– nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Leggi anche: ZES Mezzogiorno, ancora pochi giorni per accedere al credito di imposta

Nadia Pascale

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