Quando si effettua una ristrutturazione edilizia le detrazioni possono essere fruite dal convivente di fatto? Questa una delle questioni più dibattute, si tratta, infatti, di un soggetto che non è titolare di diritti sull’immobile e non è legato da rapporti di parentela, ad esempio coniugio, oppure filiazione. A dirimere la questione una volta per tutte è l’Agenzia delle entrate che risponde a un contribuente.
La convivenza è una scelta sempre più frequente perché consente di mantenere una certa situazione di libertà, inoltre evita le spese strettamente connesse a varie celebrazioni. La mancanza di matrimonio non implica mancanza di progettualità, proprio per questo motivo capita spesso che le spese di ristrutturazione di un immobile siano sostenute dal convivente e che di conseguenza sia proprio questo a poter far valere le detrazioni fiscali connesse alle ristrutturazioni. In alcuni casi si tratta di scelte ponderate, ad esempio perché il prorpietario dell’immobile non ha capienza fiscale e non riuscirebbe a ottenere detrazioni.
Un contribuente chiede all’Agenzia delle entrate: In qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione che il mio compagno ha appena acquistato, posso usufruire io delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del Tuir, anche se al momento siamo conviventi in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione? Preciso che siamo regolarmente registrati in Comune come “coppia di fatto”.
L’Agenzia delle entrate risponde attraverso la rubrica FiscoOggi che sottolinea come al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 16 del Tuir, può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell’immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente.
Sottolinea l’Agenzia che l’agevolazione spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su una delle abitazioni, anche se non si tratta dell’abitazione principale della coppia.
Occorre ricordare che per poter ottenere le agevolazioni la convivenza deve essere in atto già al momento di sostenere le spese e non nel momento successivo in cui si chiedono le detrazioni. In secondo luogo in base alla legge 76 del 2016 la stabile convivenza, che consente anche al convivente di fatto di portare in detrazione le spese per la ristrutturazione dell’immobile, sempre se le stesse sono state da lui effettuate, può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.
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