La Corte di Cassazione ha ribadito che, salvo i casi di elusione fiscale, l’esenzione Imu deve essere riconosciuta a due coniugi che hanno diversa residenza. Si deve però stare attenti alla agevolazione perché devono sussistere due requisiti, cioè dimora e residenza.
A chiarire ulteriormente i limiti dell’esenzione Imu per i coniugi che hanno residenza diversa è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024.
La vicenda prende il via da avvisi di accertamento ricevuti da un contribuente per il mancato versamento dell’Imu. Il contribuente impugna gli atti. Il mancato versamento dell’IMU riguarda l’immobile indicato come dimora abituale dello stesso ricorrente, non coincidente con quello dove risiedevano sua figlia e la compagna. L’agevolazione viene riconosciuta, invece, al solo immobile dove la compagna risiede con la figlia della coppia.
I giudici di primo grado rigettano il ricorso, tale decisione veniva confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in considerazione del fatto che il contribuente, a differenza della figlia e della compagna, aveva fissato la residenza anagrafica presso un’altra abitazione, diversa da quella nella quale aveva la dimora abituale e per cui chiedeva l’esenzione Imu.
Il contribuente si rivolge, quindi, alla Corte di cassazione. Il Supremo giudice ha ribadito che, in presenza di una giusta causa, è facoltà dei coniugi e delle persone unite civilmente fissare residenze disgiunte, sempre che ciò non contrasti con le norme sulla “residenza familiare” (per i coniugi) o sulla “residenza comune” (per gli uniti civilmente). Nel caso di residenze diverse l’agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.
Nel caso in oggetto però il contribuente non aveva fissato la residenza nell’abitazione per la quale richiedeva l’esenzione Imu, ma solo la dimora abituale, quindi conferma la Corte di Cassazione l’esenzione non spetta.
Il decreto legislativo 504 del 1992, articolo 2, stabilisce che
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
I due requisiti devono quindi sussistere contemporaneamente. Tale principio è stato confermato dalla legge 147 del 2013.
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