Storica decisione del Consiglio di Stato, nel caso di accompagnatori per disabili e minorenni, non è ammessa la richiesta di supplemento per avere il posto assegnato in aereo. Ecco la vicenda processuale.
Molte compagnie aeree fanno pagare un supplemento extra per i viaggiatori che vogliono selezionare il posto. Una scelta che però danneggia coloro che si trovano in una situazione particolare e hanno bisogno di accompagnare un disabile o un bambino. In questo caso il posto assegnato vicino al soggetto da accompagnare costituisce un’esigenza imprescindibile. La questione è stata proposta al Consiglio di Stato che ha posto uno stop a questa pratica almeno in alcune occasioni.
L’aereo è diventato sempre più un mezzo di trasporto di uso comune, che si parta per una vacanza, per lavoro o esigenze personali, poco conta. Le compagnie spesso però cercano un supplemento di prezzo per i viaggiatori che vogliono scegliere il posto in cui sedersi. Questa pratica che può sembrare una semplice esigenza economica, ha dei risvolti poco piacevoli quando il viaggiatore ha l’esigenza di scegliere il posto per potersi sedere vicino a un minore per poter accompagnare un disabile.
L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha adottato un provvedimento d’urgenza, la disposizione n. 63/2021, con cui si prevede l’obbligo, in capo alle compagnie aeree, di assegnare gratuitamente – agli accompagnatori dei minori di 12 anni o delle persone a mobilità ridotta – un posto accanto a tali soggetti.
Inoltre a partire dall’entrata in vigore della normativa, le somme versate per il supplemento nei casi in oggetto possono essere richieste in forma di rimborso. In caso di violazione delle norme sono previste sanzioni a carico delle compagnie aeree.
Avverso tali provvedimento ha proposto ricorso la compagnia Ryanair, il ricorso è inizialmente rigettato dal Tar del Lazio e quindi viene proposta impugnazione davanti al Consiglio di Stato.
La compagnia contesta l’obbligo di assicurare il posto vicino tra accompagnatore e disabile/minore in modo gratuito. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso e affermato il principio che la vicinanza dell’accompagnatore, per soggetti fragili quali i minori di 12 anni e i soggetti con disabilità, fosse una delle modalità per garantire il trasporto in sicurezza di tali categorie di passeggeri. Inoltre il principio è conforme alle normative comunitarie.
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