L’esonero contributivo imprese per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, ecco alcuni chiarimenti.
La parità di genere è un lento traguardo che prevede l’uguaglianza tra uomo e donna anche sul luogo di lavoro. Per questo le imprese si stanno muovendo verso la Certificazione della parità di genere. La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.
La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziale. L’esonero è pari all’1%, con un limite massimo di 50 mila euro anni, come disposto dall’articolo 5, legge 162 del 2021).
Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, L’INPS chiarire quelli che sono i requisiti che le imprese devono avere per ottenere l’esonero contributivo. In particolare, in merito alla domanda, questa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Tuttavia i datori di lavoro che hanno compilato in modo errato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possono rettificare i dati inseriti, effettuando la rinuncia alla domanda già presentata, entro il 15 ottobre 2024. Se non avverrà la rettifica, la domanda sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa. L’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
Il messaggio 2844/2024 chiarisce infine che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
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