Patente a crediti nell’edilizia, ecco come cambia il mondo dei cantieri

La patente a crediti nell’edilizia può essere già richiesta a partire da domani 1 ottobre 2024, tutti i dettagli per capire come ottenerla.

Patente a crediti nell’edilizia, al via da domani

Arriva la patente a crediti nell’edilizia a partire da domani 1 ottobre 2024. Una misura che dovrebbe puntare alla sicurezza sul lavoro per coloro che prestano la loro attività nel settore edile. Ma anche per tutelare i committenti, dopo le tantissime truffe legale al superbonus. Il regolamento attuativo del cosiddetto “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è arrivata anche la circolare esplicativa da parte dell’Istituto Nazionale del lavoro.

Secondo quanto stabilito dal DECRETO 18 settembre 2024, n. 132, a partire al prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

Come funzionano i crediti?

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. La patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 punti. Tuttavia i punti vengono decurtati in seguito a specifiche violazioni. I crediti persi possono però essere recuperati a seguito di corsi di formazione ed eliminazione della violazione. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Patente a crediti nell’edilizia, come richiederla

Il nuovo documento è senza dubbio molto importante. Per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione deve indicare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Nell’autodichiarazione devono essere indicati diversi elementi:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all’art. 17-bis commi 5 e 6 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.241.

Infine si ricorda che le imprese che operano prive della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti comporta, rischiano il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000.

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri

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