I Buoni pasto sono un benefit che piacciono molto, ma spettano anche ai lavoratori in smart working? Ecco la risposta al quesito.
I buoni pasto o welfare sono dei voucher o carte, in forma cartacea o elettronica, erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti che consentono a questi ultimi di accedere autonomamente a beni e servizi presenti all’interno del piano di welfare aziendale. Il dipendente riceverà un voucher dell’importo richiesto da esibire presso la struttura di suo interesse e richiedere la prestazione o il bene. Tuttavia spesso si tratta di un codice a barre che può essere stampato o esibito tramite il cellulare.
I buoni pasto sono offerti anche da diverse aziende e scelti dal datore di lavoro in base alle diverse caratteristiche. Sono tipici nelle aziende in cui non è presente la mensa aziendale. Pertanto viene offerto al lavoratore la possibilità di fare pausa pranzo in uno dei locali convenzionati e pagare così il suo pranzo o cena. Rappresentano quindi un benefit per il lavoratore, ma ecco un approfondimento al tema.
Durante l’epidemia da Covid-19 lo smart working ha preso sempre più piede. Molte aziende hanno evitato proprio di chiudere grazie alla possibilità di fare lavorare i propri dipendenti da casa, riducendo i costi di gestione. Tuttavia sono molti i lavoratori “da casa” che si chiedono se possono o meno avere i buoni pasti come benefit dal proprio datore di lavoro.
Quando si parla di buoni pasto in regime di smart working è l’azienda o ente pubblico a deciderne l’emissione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto godono dell’esenzione Irpef, anche se attribuiti ai lavoratori in smart working. Tuttavia, all’art. 51, comma 3, lettera c) del Tuir viene specificato che i buoni pasto entro i limiti di 4 euro (che aumentano ad 8 euro per quelli elettronici) non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore subordinato. Inoltre, la legge, lo ribadiamo, non dispone alcuna limitazione al versamento dei buoni pasto da parte dell’azienda.
L’articolo 20 della citata Legge numero 81/2017 (Job Act) in materia di regolazione collettiva stabilisce che “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti di lavoratrici e lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. Quindi vige il principio di uguaglianza di trattamento tra i lavoratori che svolgono la loro attività presso la sede aziendale e quelli in smart working. Lo stesso principio vale anche per l’erogazione o meno dei buoni pasto. 29
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