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Riforma successioni, ecco cosa cambia da gennaio 2025

Riforma successioni arrivano novità che riguardano il tema a partire da gennaio 2025, ecco quindi tutto quello che occorre sapere per non correre in sanzioni

Riforma successioni, le novità della riforma

La manovra 2025 ha apportato delle novità sul campo delle successioni e donazioni. Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Adesso sarà possibile autoliquidare l’imposta delle successioni presentando i documenti online. Inoltre si può fare senza il bisogno di richiedere il certificato di morte al Comune. E anche senza dover allegare i documenti catastali degli immobili oggetto di donazione o successione.

Riforma successioni, le aliquote

In merito alla successione la riforma sull’imposta autoliquidata va versata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Tuttavia per il calcolo delle imposte restano uguali le aliquote dell’Agenzia delle entrate:

  • del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • e del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Le spese possono anche essere rateizzate. Solo che in questo caso si dovrà versare subito il 20% delle cifra e il rimanente importo si può pagare da 8 a 12 rate. Infine all’atto della dichiarazione dovranno essere pagate anche le imposte ipotecaria e catastale per il trasferimento degli immobili.

Gli eredi under 26 e trust testamentari

Il decreto introduce poi una norma già prevista nella circolare 34/2022 dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione, con una novità sostanziale. Si tratta della possibilità per il disponente, nel caso di trust testamentari per il trustee, di versare il tributo in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni, Ovvero dell’apertura della successione, consentendo così ai contribuenti una più certa programmazione fiscale e all’Erario un incasso anticipato rispetto al momento in cui saranno trasferiti i beni e i diritti ai beneficiari. Tale possibilità di versamento anticipato sarà valida anche per i trust già costituiti.

Infine la normativa prevede anche  lo svincolo delle disponibilità del defunto se a richiederle c’è un unico erede con meno di 26 anni. Per i contribuenti che hanno meno di 26 anni, viene prevista la possibilità di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo nel caso di immobili compresi nell’eredità utilizzando le somme in giacenza, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti parti dell’attivo ereditario.

Francesca Cavaleri

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