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Assunzione percettori ex reddito di cittadinanza, istruzioni per l’esonero contributivo

La normativa, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede l’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono percettori ADI oppure Supporto Formazione e Lavoro, ma come ottenere tali agevolazioni? Le istruzioni in un Messaggio dell’INPS.

Esonero contributivo per assunzione percettori ex reddito di cittadinanza

L’ADI, Assegno di Inclusione, e le misure di Supporto Formazione e Lavoro hanno sostituito il vecchio reddito di cittadinanza. Per chi assume tali soggetti è previsto l’esonero contributivo di importo fino a 8.00 euro ogni anno. Spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno, compresi quelli del settore agricolo e si applica per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale, comprese le trasformazioni da tempo determinato. Sono esclusi solo i rapporti di lavoro intermittente.

Lo sgravio è totale per assunzioni a tempo indeterminato, mentre è al 50% nel limite massimo di 4.000 euro nel caso di contratto a tempo determinato. L’incentivo spetta anche alle agenzie per il lavoro, le quali possono ricevere un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo (massimo 2.400 euro oppure 1.200 euro).

Come presentare istanza per l’esonero contributivo

Nel Messaggio n. 3888/2024 dell’INPS tutte le istruzioni per fare domanda e le modalità di fruizione del beneficio. Nel messaggio è incluso anche il modulo per la domanda.

Nel modulo devono essere inseriti i seguenti dati:

  • l’indicazione del lavoratore assunto;
  • l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
  • l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
  • l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’ADI e del SFL, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Leggi anche: Salario minimo e TFR, gli emendamenti del PD riammessi

Nadia Pascale

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