Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 167 del 2024 che prevede la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo Bis, brutte notizie per i titolari di partita Iva, non tutti possono aderire.
L’articolo 1 del decreto legge 167 del 2024 ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale. Si parla di un concordato bis perché si tratta di una nuova finestra le cui entrate fiscali sono autonome rispetto al primo blocco che si è concluso il 31 ottobre 2024. Vi sono però delle importanti novità, infatti, non tutti possono aderire, o meglio non tutti coloro che avrebbero potuto aderire entro il 31 ottobre e non hanno provveduto possono farlo ora.
L’articolo 1 del decreto 167 prevede, infatti, che possono aderire solo coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024. Sia chiaro, non vi rientra la dichiarazione tardiva, presentata ad esempio il 3 novembre che può essendo considerata nei termini, non consente di aderire alla nuova finestra del concordato. Ricordiamo che la dichiarazione è tardiva ma “nei termini” se presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
Non solo, per poter aderire entro il 12 dicembre al concordato bis è necessario presentare una dichiarazione integrativa dei redditi, ma non si può accedere se nella dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta, o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Infine, l’articolo 1 del decreto legge 167 prevede espressamente che possono accedere al concordato preventivo bis solo i contribuenti soggetti ISA, quindi sono esclusi i forfettari. La ragione dell’esclusione potrebbe risiedere nel fatto che per i contribuenti forfettari il concordato preventivo si applica in via sperimentale per un solo anno, di conseguenza per chi aderisce entro il 12 dicembre non vi è alcun rischio, infatti sa esattamente quanto ha guadagnato e quindi la base imponibile con metodo ordinario e con concordato.
L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che coloro che aderiscono entro il 12 dicembre al concordato preventivo bis potranno comunque accedere anche al ravvedimento speciale per gli anni di imposta 2018-2022 previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024.
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