Nuova autotutela tributaria arriva la circolare dell’Agenzia delle entrate che ne definisce le linee guida. Di seguito le caratteristiche dell’autotutela obbligatoria e facoltativa.
Se l’Agenzia delle entrate prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice. Questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Ecco le nuove indicazione dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. 21/E – pdf le Entrate chiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.
La richiesta di autotutela va presentata presso l’ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede il suo annullamento. E’ obbligo del contribuente presentare l’istanza tutti i documenti che permettono di valutare la decisione presa. Inoltre per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
La nuova riforma sull’autotutela tributaria fa una netta distinzione tra obbligatoria e volontaria. Attraverso l’autotutela obbligatoria (articolo 10-quater dello Statuto dei diritti dei contribuenti) si disciplina l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione.
Tra questi rientrano gli errori sulla persona, sull’individuazione del contributo, sul calcolo per cui l’amministrazione può facilmente riconoscere il proprio errore. Ed ancora, rientrano in autotutela obbligatoria la mancata considerazione dei pagamenti effettuati in maniera corretta dal contribuente, la sanata mancanza di documenti. Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
L’autotutela facoltativa è disposta invece dall’articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente. L’articolo stabilisce che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione. Anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
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