La risoluzione contratto in cedolare secca prevede la possibilità del proprietario o dell’inquilino di concludere l’accordo, ma quali imposte sono previste?
Le parti di un contratto di locazione possono voler decidere di chiudere, quindi “risolvere” il loro rapporto. Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale. Per scadenza naturale di intende quella indicata nel contratto di locazione. Data che si scrive al momento della firma della scrittura privata e quando si registra si indica un limite temporale di validità.
Di solito per ogni tipo di contratto in caso di chiusura anticipata occorre versare, entro 30 giorni, l’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. Ebbene il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia sia con il modello F24 Elementi identificativi. In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto. La comunicazione può avvenire presso lo sportello dove si è registrato il contratto, previo appuntamento, oppure tramite i servizi messi a disposizione dalla stessa Agenzia.
Le cose cambiano quando si tratta di risoluzione di un contratto di locazione in cedolare secca. La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
In questo caso specifico, quando si deve risolvere un contratto di locazione, non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro e di nessun altra tassa. Tuttavia è bene fare una precisazione nel caso in cui i proprietari dell’immobile siano più di uno. In questo caso la regola vale solo se tutti hanno optato per il regime di cedolare secca. Mentre se anche un solo locatore non ha esercitato l’opzione, l’imposta per la risoluzione del contratto si deve versare.
Per completezza di informazione, si ricorda che possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Stessa regola vale anche per gli inquilini, che possono essere solo persone fisiche che locano l’immobile per uso abitativo.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. Mentre nel caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
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