Casa e locazione un legame che spesso rappresenta una rendita mensile per i proprietari. Ma è possibile affittare la casa in cui si ha la residenza e si vive?
Quando si ha una casa di proprietà vuota è possibile affittarla attraverso un semplice contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Il contratto può essere classico (4 anni con rinnovo di altri 4), transitorio (entro 18 mesi), e comunque secondo i “tipi” stabiliti dalla legge. Fino a qui tutto regolare, nel senso che l’inquilino prenderà possesso della casa, porterà se e la propria famiglia, pagando il canone mensile fino alla scadenza contrattuale. L’inquilino porterà regolarmente la sua residenza, mentre quella del proprietario dell’immobile sarà nella nuova casa dove ha deciso di trasferirsi.
Tuttavia sta diventando sempre più frequente affittare alcune stanze della propria casa per cercare di aumentare le entrate del mese. Ma è possibile farlo? Ecco la risposta è si, ma solo in alcuni casi. Infatti se una persona ha una casa abbastanza grande, può decidere di affittare una o più stanze, pur mantenendo la sua residenza. L’importante è però che le stanze vengano affittate con regolare contratto di locazione e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La residenza, secondo il diritto italiano, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, II comma c.c.). Non bisogna confonderla con la dimora, che, invece, rappresenta il luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente, e ha valenza giuridica esclusivamente in assenza della residenza. È possibile avere più di una dimora di fatto, anche se per qualificare un’abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità. Indicare una residenza fittizia è comunque reato: quello di falso in atto pubblico, punito con la reclusione fino a 2 anni.
Tuttavia il proprietario non commette reato se mantiene la residenza nella casa data in affitto, se si tratta di affitto parziale, ciò solo una porzione di immobile. Quindi il proprietario di un’abitazione affittare una parte della propria abitazione e continuare a viverci, mantenendovi la propria residenza, non commette alcun reato. Ma deve realmente vivere in quella casa, e dichiarare una residenza fittizia, magari per non pagare l’IMU.
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale. Quindi il proprietario, se vive nella casa, e lì ha residenza reale continuerà a non dover pagare l’IMU. Mentre se trasferisce altrove la propria residenza, si parlerà di seconda casa e quindi occorrerà pagare l’imposta sulla casa data in locazione.
L’entrata economica mensile per il regolare affitto va inserito nella Dichiarazione dei redditi, come entrate diversa da reddito di lavoro. Mentre per quanto riguarda l’ISEE, nell’affitto di una camera, nulla cambia nei rispettivi documenti, almeno che non si dichiari che si tratti di unico nucleo familiare.
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