Dal primo gennaio 2025 cambiano le regole per i contratti energia e gas, gli stessi non potranno più essere telefonici.
Arera con la delibera 395/2024/R/com che rafforza le tutele per i consumatori e prevede pesanti limiti per i venditori di energia e gli operatori dei call center. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stilato un nuovo regolamento che mira a tutelare i consumatori da contratti sottoscritti frettolosamente e senza avere riferimenti certi per le condizioni contrattuali a cui si è aderito.
Le nuove regole prevedono che il venditore di energia, (gas elettricità) sia responsabile delle attività di vendita poste in essere anche se le operazioni sono state affidate a terzi. Ne consegue che se il venditore di energia affida a un call center le operazioni di marketing, in caso di comportamenti poco trasparenti e in violazione del codice di condotta commerciale dei diritti dei clienti, comunque è responsabile il venditore. In questo modo si evitano le operazioni di scarica barile e si riducono i tentativi di truffa.
Il nuovo Regolamento Arera prevede che tutti i contratti debbano essere disponibili per l’utente/consumatore su un supporto durevole dal quale sia possibile individuare data e ora della comunicazione. In parole semplici questo implica che non potranno esserci contratti stipulati telefonicamente.
Ne deriva che se il consumatore stipula un contratto di fornitura di energia telefonicamente deve poi ricevere una comunicazione scritta o su supporto durevole con le condizioni contrattuali e può sottoscrivere il contratto solo dopo aver confermato la presa visione di tale contratto su supporto durevole. In questo modo si tutelano i principi di trasparenza e consapevolezza.
Su supporto durevole devono essere fornite anche le comunicazioni inerenti modifiche unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi delle condizioni contrattuali.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi devono essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. Ad esempio in caso di riduzione della tariffa.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il consumatore ha diritto a un indennizzo pari a 30 euro.
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