Il giraconto di denaro tra conti esteri genera plusvalenze da tassare? Questa la domanda a cui ha fornito risposta l’Agenzia delle Entrate.
Sappiamo che i conti corrente, anche esteri, devono essere dichiarati, sappiamo che le plusvalenze generate devono essere tassate, ma cosa succede se un soggetto ha più conti esteri e sposta denaro da un conto a un altro nella stessa valuta? A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 60/E del 9 dicembre 2024. Nel caso in oggetto i contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero.
L’operazione si compie estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo. Il dubbio sorge sull’inquadramento, ovvero tale trasferimento di denaro può essere considerato prelievo di valute dal deposito o conto corrente ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del Dpr n. 917/1986 (Tuir) e, quindi, essere assoggettato a tassazione? L’articolo 67 prevede però la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere.
L’esigenza di tassazione, spiega la Risoluzione 60/E deriva dal fatto che il denaro, una volta prelevato, può essere impiegato con finalità di investimento o in operazioni realizzative al di fuori del circuito tracciato o più in generale, prestarsi al conseguimento di differenziali di cambio non monitorabili.
Perché in caso di giraconto viene esclusa la tassazione? Ribadisce però l’Agenzia delle Entrate che nel caso in oggetto il fatto che ci sia un contestuale trasferimento da un conto all’altro nella stessa valuta esclude tali finalità e proprio per questo non si rende necessario applicare la tassazione.
Nel caso in oggetto i due conti sono intestati allo stesso soggetto, nella stessa valuta e senza alcun acquisto di prodotti finanziari. La valuta rimane quindi in un circuito tracciato all’interno del quale è soggetta a ben precisi obblighi di segnalazione, come quelli di monitoraggio fiscale, esclude che nel caso di specie, a seguito del prelievo, possa verificarsi un “investimento” occulto del denaro. Ne consegue un’astratta inidoneità del giroconto, contestuale e di pari importo di somme di denaro detenute su un deposito o conto corrente estero, a generare plusvalenze fiscalmente rilevanti.
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