Superbonus, arrivano le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Se ne parla ormai da mesi, ma ora l’Agenzia delle Entrate formalizza tutto.  L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 7 febbraio 2025 definisce i termini e le modalità delle comunicazioni relative al mancato aggiornamento delle rendite catastali in seguito a lavori da Superbobnus.

Superbonus, avvisi per chi non aggiorna le rendite

Il Superbonus da questo Governo non è mai stato molto apprezzato e proprio per questo sta cercando di tassare in modo adeguato chi ha avuto notevoli vantaggi economici legati ai lavori di efficientamento energetico sui propri immobili. Secondo il Governo in termini di debito pubblico il superbonus ha avuto un impatto molto negativo sui conti pubblici ed è arivato il momento di incassare attraverso il gettito fiscale. Generalmente quando vi sono dei lavori di ristrutturazione degli immobili, ne aumenta il valore e di conseguenza aumenta la rendita. I proprietari sono quindi tenuti a richiedere le necessarie variazioni catastali e rendite catastali. Tali variazioni possono portare maggiori imposte.

Come indicato dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023) l’Agenzia delle Entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile. Tali verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.

Comunicazione Agenzia delle Entrate, dettagli

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 7 febbraio precisa che in caso di mancata variazione, c’è l’invio di una comunicazione da parte dell’Agenzia stessa, la Comunicazione può essere trasmessa attraverso PEC o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella comunicazione sono presenti:

  • il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
  • l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021)
  • l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.

I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.

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Nadia Pascale

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