Obbligo assicurativo per le imprese, la novità contro le catastrofi

  1. Arriva l’obbligo assicurativo per le imprese che dovranno sottoscrivere una polizza entro la fine del mese per proteggersi dalle calamità naturali, i dettagli.

Obbligo assicurativo per le imprese, la tutela dalle catastrofi

Continuano gli obblighi e le spese con cui le imprese italiane devono fare i conti. Arriva l’obbligo assicurativo a carico delle imprese per proteggersi dalle calamità naturali. La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 , contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.

La data è così stabilita dal Decreto Milleproroghe. Tuttavia però tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura. Come accennato, l’articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale. E purtroppo gli ultimi anni ci riportano continue notizie sui cambiamenti climatici.

Obbligo assicurativo per le imprese, chi quali rischi copre

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro Imprese con sede in Italia o all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Tuttavia sono escluse dall’obbligo le imprese:

  • agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità);
  • i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Tuttavia le polizze devono coprire i seguenti eventi catastrofali:

  • i sismi;
  • le alluvioni;
  • le frane;
  • le inondazioni;
  • le esondazioni.

Nel caso in cui l‘immobile non è di proprietà dell’impresa in quanto affittato, ad oggi si ritiene che l’obbligo di assicurare l’immobile dove viene svolta l’attività d’impresa, non ricade sull’impresa che conduce l’immobile in locazione, non rientrando il bene tra le immobilizzazioni materiali da assicurare obbligatoriamente secondo la legge.

Quali beni devono essere assicurati

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

  1. terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  2. fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate. Ma anche gli impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione. Inoltre rientrano ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  3. impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  4. attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Francesca Cavaleri

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