Entrano in vigore importanti novità sul risarcimento danni in caso di incidenti stradali o da responsabilità sanitaria, ora saranno più veloci grazie alle nuove norme introdotte con la Tabella Unica Nazionale che entrano in vigore dal 5 marzo 2025.
Il D.P.R. 12/2025 introduce la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici e morali sopra il 10% in R.C.A. e responsabilità sanitaria,
Entrano in vigore il 5 marzo 2025 le nuove regole inerenti il risarcimento del danno in caso di sinistro stradale che provocano danni alla salute permanente. Viene adottata la tabella Unica Nazionale per quantificazione dei danni biologici e morali derivanti da incidenti stradali e responsabilità sanitaria, nei casi in cui le lesioni abbiano comportato postumi permanenti superiori al 10%. Si provvede in questo modo a definire regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di non lieve entità, che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
L’articolo 5 del DPR 12 del 2025 in realtà allinea le tabelle risarcitorie che dovranno utilizzare le compagne di assicurazione a quelle dettate dal tribunale di Milano e Roma individuate come punto di riferimento già in passato dalla Corte di Cassazione. Non mancano però aspetti innovativi come la separazione tra il danno morale e biologico e soprattutto la revisione dei criteri per il risarcimento delle invalidità temporanee. Inoltre la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi.
La nuova Tabella Unica Nazionale si applica a partire dagli eventi intercorsi dopo il 5 marzo 2025. La Tabella non trova applicazione però solo per il risarcimento derivante da sinistri stradali, ma anche in caso di responsabilità sanitaria, in questo secondo caso la nuova normativa trova applicazione per le richieste di risarcimento presentate dopo il 5 marzo, anche se il fatto dannoso è avvenuto in precedenza (purché nei limiti della prescrizione dei diritti del danneggiato). I giudizi instaurati prima del 5 marzo saranno trattati con la precedente disciplina.
La discip0lina mostra comunque delle lacune in quanto manca ancora la tabella medico-legale prevista dallo stesso art. 138 del Codice delle assicurazioni. E’ tesi prevalente però che questa assenza non pregiudichi l’applicazione della Tabella Unica Nazionale legge 15/2022, ha chiaramente separato le due tabelle, che in origine avrebbero dovuto essere approvate contemporaneamente con un unico decreto, mentre ora sono previste da due distinti provvedimenti normativi. Non bastasse ciò, il DPR 12 del 2025 prevede comunque una disciplina transitoria che permette l’applicazione della tabella anche senza la tabella medico legale.
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