Attenzione agli errori, è importante distinguere tra fringe benefit detassati ai sensi dell’articolo 51 del Tuir comma 2 e i premi di risultato. A chiarire i dubbi interviene l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di interpello. Ecco la tassazione per i premi di risultato.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a istanza di Interpello 77 del 20 marzo 2025 chiarisce la differenza tra finge benefit che godono di detassazione, entro determinati limiti, e premi di risultato.
L’istanza di interpello è stata presentata da una società attiva nel settore energetico che intende corrispondere ai lavoratori una parte della retribuzione variabile (Mbo), che il dipendente può convertire in prestazioni di welfare, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. Chiede se questa componente può essere esclusa dalla tassazione ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del Tuir.
Richiama, quindi, l’articolo 51 del Tuir, comma 2, che prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi e le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.
La società rende noto che già si corrisponde ai lavoratori dipendenti una retribuzione variabile e che la stessa è oggetto di tassazione ordinaria, vorrebbe però avere delucidazioni in merito alla tassazione delle prestazioni convertite in welfare. Ad esempio in caso di versamenti integrativi in fondi pensione a favore dei dipendenti, spese si istruzione, spese per l’assistenza ad anziani. Ritiene la società che possano essere assoggettati allo stesso trattamento fiscale dei fringe benefit.
Di contrario avviso l’Agenzia delle Entrate che nella risposta fornita al contribuente sottolinea che l’articolo 51 comma 2 prevede che non rappresentino reddito le somme e il valore delle prestazioni erogate alla generalità dei lavoratori, anche individuati tramite categoria o qualifica. I premi di risultato sono, invece, ad personam e di conseguenza rientrano nel principio di onnicomprensività del reddito. Si tratta infatti di un sistema di premi e incentivi riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi, collettivi o individuali.
I premi di risultato, in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità del 2016, sono sottoposti a una tassazione sostitutiva con aliquota al 10% nel limite di 3.000 euro lordi. Somme maggiori sono sottoposte a tassazione ordinaria.
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