I datori di lavoro che hanno chiesto la certificazione della parità di genere a un ente accreditato, entro il 30 aprile 2025 possono chiedere all’Inps l’esonero contributivo.
La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto l’esonero contributivo, pari all’1% dei contributi previdenziali da versare, per i datori di lavoro che entro il 30 aprile di ogni anno, presentano istanza all’Inps. Per ottenere tale agevolazione è necessaria la certificazione della parità di genere rilasciata da un ente accreditato secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Per presentare la domanda i datori di lavoro devono accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it). Si procede selezionando l’anno di riferimento 2024 e si compila il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”.
Affinché possa essere presentata istanza la certificazione deve essere stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024. Per presentare la domanda è necessario inserire i dati aziendali come la matricola e il codice fiscale aziendale.
Deve essere indicata la retribuzione media mensile globale, cioè la somma di tutte le retribuzioni erogate in azienda inerente il periodo di validità della certificazione. Si deve quindi inserire la percentuale media dei contributi previdenziali erogati, il numero medio di dipendenti. Infine si devono indicare i dati della certificazione ottenuta.
Le domande saranno vagliate al termine della presentazione delle stesse, quindi dopo il 30 aprile. In caso di accoglimento, l’istanza sarà segnalata come “accolta”. Nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti a coprire le spese per l’esonero contributivo per le aziende che hanno i requisiti, l’importo riconosciuto sarà ridotto proporzionalmente, in questo caso sul sito risulterà “accolta parziale”.
L’esonero pari allo sconto dell’1% sui contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro per ogni azienda, può essere fruito dal primo mese di validità della certificazione di parità di genere. L’agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l’azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti. Ricordiamo che la validità della certificazione della parità di genere è di 36 mesi.
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