Successioni 2025 arrivano delle novità in merito all’imposta che può essere calcolata direttamente dal contribuente, i dettagli.
Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Insieme alla dichiarazione di successione occorre pagare, se dovuta, la relativa imposta. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile rivolgersi a un intermediario abilitato.
Tuttavia arrivano delle novità per quanto riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di successione. Infatti l’imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente. Tutti i chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono contenuti nella circolare n. 3/E – pdf.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione. Ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. Di solito la tempistica è quella di 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni.
Sempre il comunicato dell’Agenzia delle Entrate riporta un esempio per fare capire la tempistica. Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027. Quindi 90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il Dlgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta.
Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta. Oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Infine, la circolare riepiloga l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
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