Dal 21 marzo 2011 il ricorso allla mediazione civile è divenuto obbligatorio in alcuni casi come quelli di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisioni, successioni ereditarie, locazioni – comodati – affitti di aziende, risarcimenti.
Alla luce di questa rivoluzione non solo legale ma anche culturale, oltre che legale, la riforma sulla mediazione civile si è posta l’obiettivo principale di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
In pratica, si tratta di una modifica nel cursus tradizionale che intende affiancarsi alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause e mira ad introdurre proprio una nuova cultura della conciliazione, anziché della causa.
Per questo motivo, uno degli attanti principali della nuova riforma è quello della figura del mediatore con il quale si intende l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Ma chi è il mediatore? Che cosa fa? Qual è il suo ruolo e soprattutto: come si diventa mediatori? Andiamo per gradi.
Chi è il mediatore civile?
Non si tratta né di un giudice né di un arbitro bensì di un facilitatore terzo imparziale che, utilizzando le tecniche di comunicazione efficace, PNL, problem solving, aiuta le parti a trovare la soluzione più soddisfacente al loro conflitto.
Il mediatore è la persona o sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Quindi si può dire che il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.
Che cosa fa il mediatore civile e dove?
L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia mentre la mediazione, quindi la soluzione delle controversie con il metodo conciliativo in alternativa alla presenza in tribunale.
Per farlo è necessario che la mediazione si svolga presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Ci sono degli ordini professionali?
Sì, gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, che spiega:”Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.”
In questo, a seconda della controversia, esistono diversi tipi di mediazione:
- nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito o presso gli organismi di mediazione
- oppure davanti alla Camera di conciliazione della Consob
- ed anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).
Come opera il mediatore?
Una volta avviata la domanda di mediazione, all’organismo, contenente l’indicazione ell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni, le parti scelgono l’organismo mentre il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo; in caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno così come, nel caso di un insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Quidi, serve davvero il mediatore?
Dal 21 marzo scorso sì, visto che la mediazione può essere:
– facoltativa, e cioé scelta dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
A questo punto, come si diventa mediatore?
Obblighi:
- Per svolgere la professione di mediatore, è necessario essere in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale, consistenti in un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale nonché il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati al Ministero della Giustizia. (DM 180/2010)
- Un mediatore civile non può lavorare per oltre cinque organismi di mediazione; tuttavia, può anche concedere l’esclusiva all’Organismo di mediazione prescelto.
- D’altra parte ogni ente o organismo di mediazione diverso dalle Camere di Commercio e dagli organismi camerali deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno cinque mediatori.
- All’atto dell’assunzione dell’incarico, infine, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è stato designato e deve dare immediata notizia all’ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.
Per diventare mediatore è possibile compilare l’apposito modulo al sito, oppure è possibile richiedere maggiori informazioni al sito del Ministero della Giustizia.
Secondo molti, considerata la grande rilevanza che sta già assumendo gradualmente questa figura professionale, è possibile che quella del mediatore civile sia una delle carriere del futuro.
Paola Perfetti