Contratti d’appalto di opere e servizi: alcuni chiarimenti

Dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, erano emerse alcune criticità

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire alcuni punti che riguardano la responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La nuova disposizione, in vigore dal 12 agosto 2012, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

Non sussiste responsabilità solo nel caso in cui l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.
Se, dunque, questa documentazione non viene presentata, sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa.

Da questa nuova disposizione, però, erano emerse due problematiche, che le Entrate ora hanno voluto risolvere.

La prima riguarda i tipi di contratto nei quali l’applicazione della norma è valida. In questo caso, la circolare precisa che “le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012”.
Viene inoltre spiegato che tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Seconda problematica, invece, riguarda la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva. In questo caso, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

I dati che tale certificazione deve contenere sono:

  • il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate;
  • l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.

Vera MORETTI