Lo scorso 16 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (sent. n. 14499 del 16 giugno 2010) in merito ai ritardi dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, a seguito di questa sentenza, se il Fisco ritardatario ha causato danni al contribuente, da oggi questi potrà rivalersi presentando istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.
Articoli correlati
Commercialisti e risarcimento danni da responsabilità professionale
La Corte di Cassazione (con Sentenza n. 9917 del 26 aprile 2010) ha stabilito che la domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non vale a dimostrare l’esistenza di un rapporto di opera professionale. La […]
Interessi passivi: per la Corte di Cassazione non serve alcun test sull’inerenza
L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento […]
Selezione del personale: nuove regole per dedurre le spese sostenute.
La Corte di Cassazione, attraverso la Sentenza n°13851 del 9 giugno 2010 si è espressa in merito alla spese di selezione del personale. Secondo la sentenza, tali spese devono essere disciplinate in maniera diversa rispetto […]