Startup favorite dal nuovo Regime dei Minimi
La Legge di Stabilità 2015 favorisce le attività di nuova costituzione
Le nuove attività saranno avvantaggiate dal nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
In particolare, i contribuenti che da gennaio avvieranno un nuovo business potranno godere di la riduzione di 1/3 nei primi tre anni di attività del reddito imponibile, che costituisce il criterio per definire l’imposta da versare con aliquota sostitutiva a forfait del 15%.
Per calcolarlo, il Regime dei Minimi 2015 applica un coefficiente di redditività variabile per attività:
- 40%: imprese alimentari; commercio ingrosso e dettaglio; ambulante di generi alimentari e bevande; ristorazione e alloggio.
- 54%: commercio ambulante di altri prodotti.
- 62%: intermediari del commercio.
- 67%: altre attività economiche non citate.
- 78%: professioni; attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario.
- 86%: edilizia e attività immobiliari.
Per capire quanto si risparmia, si può calcolare l’imposta in modo standard e poi sottrarvi un terzo, oppure applicare direttamente un coefficiente ridotto di un terzo.
- Nuova attività commerciale (coefficiente 40%) con reddito annuo di 35mila euro: invece di pagare 2.100 euro ne pagherà 1.400: [(35.000*40%) * 15%] – 1/3
- Nuovo attività professionale: (coefficiente 78%) con reddito di 14mila euro: invece di pagare 1.638 euro ne pagherà 1.092: [(14.000*78%) * 15%] – 1/3
- Nuovo bottega artigiana: (coefficiente 67%) con reddito di 15mila euro: invece di pagare 1.507 euro ne pagherà 1.005: [(14.000*67%) * 15%] – 1/3.
Questa opzione può essere estesa anche a chi si trova in un precedente regime agevolato e che, a parità di requisiti, voglia esercitarla. Possono dunque beneficiare di tale riduzione i nuovi contribuenti minimi per i primi tre anni di permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio, ma anche i vecchi contribuenti minimi a patto che rientrino nel primo triennio di attività.
L’attività da esercitare non deve essere una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Inoltre, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, il contribuente non deve avere neanche esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare.
Per quanto riguarda i tetti di reddito:
- 40mila euro: commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
- 35mila euro: industrie alimentari e delle bevande;
- 30mila euro: commercio ambulante di alimentari e bevande;
- 20mila euro: commercio ambulante di altri prodotti; altre attività economiche;
- 15mila euro: attività professionali.
Vera MORETTI