Gli Aiuti di Stato devono rispettare le normative previste dall’Unione Europea che, nel Quadro Temporaneo di aiuti determinato nel periodo Covid ha però stabilito delle deroghe e nuovi limiti agli aiuti alle imprese. Con decreto del MEF sono invece indicati i criteri per il controllo dei requisiti per le imprese beneficiarie.
Temporary Framework: il quadro temporaneo degli Aiuti di Stato
L’Italia, sulla base della comunicazione inviata dalla Commissione Europea inerente il Quadro Temporaneo (Temporary Framework) per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19, ha emanato il decreto 41 del 2021 in cui si provvedeva all’adeguamento della disciplina in base alle direttive date dall’Unione Europea per gli aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo.
In questo modo è stato possibile per le imprese ottenere i massimali degli Aiuti di Stato che sono stati temporaneamente innalzati. Ora, con il decreto del MEF dell’11 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2022, si provvede a definire i criteri per il monitoraggio. La prima cosa da sottolineare è che al fine di determinare il termine temporale da controllare per verificare il rispetto dei nuovi massimali, si deve avere in considerazione la data in cui l’impresa beneficiaria ha effettivamente avuto la disponibilità dell’aiuto.
Come sono effettuati i controlli sul rispetto dei massimali?
Al fine di controllare il rispetto dei massimali degli Aiuti di Stato fruibili, è necessario che l’impresa beneficiaria invii all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti e dei limiti fissati nel Temporary Framework dell’Unione Europea. All’interno dell’autodichiarazione è necessario sottolineare di aver rispettato i massimali previsti per gli Aiuti di Stato tenuto anche conto delle relazioni di controllo che vi possono essere tra le imprese ai fini della definizione di impresa unica.
Ricordiamo che la sezione 3.1 prevede per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 tali massimali:
- 800mila euro per impresa unica;
- 120 mila euro per pesca e acquacoltura;
- 100 mila euro per produzione primaria prodotti agricoli.
Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 i limiti sono:
- 1 milione e 800 mila euro per impresa unica;
- 270 mila euro per pesca e acquacoltura;
- 225 mila euro per produzione agricola primaria.
Inoltre la Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo prevede limiti di:
- 3 milioni di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10 milioni di euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
In questo secondo caso sono però richiesti ulteriori requisiti per poter accedere agli aiuti, ovvero che ci sia una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che il contributo richiesto non superi il 70% dei costi fissi non coperti e affrontati nel periodo di riferimento.
Termini e modalità per l’invio dell’Autodichiarazione
Il decreto pubblicato il 20 gennaio 2022 non specifica però i termini per l’invio dell’autodichiarazione e le modalità rimandando a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sul Quadro Temporaneo di Aiuti di Stato, leggi l’articolo: Aiuti di Stato e pandemia: l’Unione Europea ammette deroghe
Ricordiamo inoltre che vi è la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto, per saperne di più:
Contributi a Fondo perduto per negozi e ambulanti. I Codici Ateco