Lo scudo fiscale : I destinatari e in cosa consiste il monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari:

* le persone fisiche, anche se imprenditori individuali;
* le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
* gli enti non commerciali.

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

– gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
– i flussi relativi agli stock di interesse.

Lo scudo-ter si sostanzia:

* nel rimpatrio delle attività estere, se collocate al di fuori dell’Unione europea;
oppure
* nella regolarizzazione delle attività estere, se detenute all’interno dell’Unione europea.

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.

Lo scudo ha ad oggetto:

* le somme di denaro;
* le atri attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, e quote di società non rappresentate da titoli;
* i titoli obbligazionari;
* i certificati di massa;
* le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
* gli immobili;
* le quote di diritti reali;
* le multiproprietà;
* gli oggetti preziosi;
* le opere d’arte.

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento; tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non possono essere decurtati crediti o ritenute.

Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono essere utilizzati sono i seguenti:
– valore nominale per il denaro;
– costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
– importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 Settembre 2009 al 14 Aprile 2010.

Interventi sul risparmio energetico : L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2010 : Credito di imposta per l’acconto 2009

Le persone fisiche che entro il 30 novembre 2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza avvalersi della possibilità di riduzione dell’importo corrispondente a venti punti percentuali possono beneficiare di un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte e contributi.
Il sostituto di imposta che ha trattenuto l’acconto e versato all’Erario puo’ restituirlo al contribuente con il pagamento dello stipendio di dicembre detraendo poi l’importo dai versamenti dallo stesso dovuti. (art. 2 c. 6-8))

Decreto milleproroghe 2010 : Scudo Fiscale

Riapertura dei termini per aderire allo scudo fiscale. In particolare, sono state previste due nuove scadenze con due aliquote diverse:

–  6% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

–  7% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

Il precedente termine era fissato alla data del  15.12.2009. L’imposta straordinaria del 5% .

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Viene riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima; entro il 2.11.2010 occorre provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo, le ultime due maggiorate del 3% annuo di interesse.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% per rivalutare terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per rivalutare partecipazioni non qualificate, da calcolarsi come di consueto non sull’importo della rivalutazione ma sull’intero nuovo valore del bene.
Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31.10 prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta.
Per quanto riguarda le aree, la convenienza della rivalutazione è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; pertanto, prima di procedere è consigliabile verificare se si stia cedendo un’area semplicemente edificabile oppure lottizzata. il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge, eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non pregiudicano l’efficacia della procedura.
La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate (quelle non scadute possono essere sospese), se non sono trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento

Proroga scudo fiscale : Certificazione crediti della pubblica amministrazione

PROROGA “SCUDO FISCALE” – Decreto Milleproroghe art. 1 c. da 1 a 3 e 7
Come e’ noto, l’art. 13-bis del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, aveva riproposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero, conosciuta come “scudo fiscale”, che consentiva ai residenti in Italia detentori di attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di sanare la loro posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e i denari necessari per il versamento dell’imposta straordinaria del 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.
Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
– la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
– la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010.
– l’ampliamento, al doppio della durata (da 4 anni a 8 anni), dei termini di accertamento ai fini IVA e II.DD. nei
confronti dei contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi del
c.d. “monitoraggio fiscale”; in tal modo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale tali disponibilita’ “ ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Decreto Milleproroghe art.1 c. 16)
Il Decreto Milleproroghe estende al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Per le modalità operative vale sempre il D.M. 19.5.2009.

Cosa devono ricordare le società di capitali : Distribuzione delle riserve di utili

Per i dividendi 2008 corrisposti nel 2009 il Legislatore, avendo ridotto la tassazione Ires dal 33% al 27,5%, ha previsto l’incremento della percentuale da sottoporre a tassazione in capo ai percipienti dal 40% al 49,72%, limitatamente alle partecipazioni qualificate delle persone fisiche nonché a quelle detenute da imprese non soggette ad Ires (società di persone ed imprenditori individuali).
Quindi, per fare un esempio, il privato che riceve 100 di dividendo dovra’ dichiarare nella Dichiarazione Unico un reddito solo di 49,72, assoggettandolo alla normale sua Irpef marginale. Il complemento a 100, cioe’ 50,28, non viene piu’ tassato per compensare l’Ires 27,5% gia’ pagata dalla societa’.
È rimasta, invece, invariata al 5% la tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali, così come la tassazione sui dividendi “non qualificati” percepiti da persone fisiche, per i quali rimane fermo l’obbligo di tassazione alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 12,5%.
Occorre ricordarsi alcune regole, prima di tutto la priorità nella distribuzione: i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio 2007. Ciò significa che è necessario “consumare” per primi gli utili formati fino all’esercizio 2007, sui quali la società ha corrisposto l’IRES al 33% e ai quali corrisponde la tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 40%. Solo ad esaurimento di tali utili si potrà procedere alla distribuzione di quelli formatisi a decorrere dall’esercizio 2008, sui quali la società ha corrisposto l’IRES nella misura del 27,5%, con tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%.

Lo scudo fiscale : ter

Lo scudo fiscale è stato reintrodotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009, convertito con modifiche con Legge numero 102 del 3 Agosto 2009; a tale strumento è stata assegnata la denominazione “scudo-ter”.

La disposizione legislativa ha istituito un’imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato Italiano in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario (Decreto Legge numero 167 del 28 Giugno 1990, convertito con modifiche con Legge numero 227 del 4 Agosto 1990).

L’Agenzia ha deciso di creare un dialogo con i cittadini attraverso un vero e proprio forum dedicato, che consentirà di valutare non solo le indicazioni delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma anche di tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti tecnici.

Interventi sul risparmio energetico : La disciplina sul risparmio energetico

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
Fonte: Agenzia delle Entrate