Acconto IVA 2021: tutte le istruzioni, la scadenza e il modulo

L’acconto IVA 2021 è da versarsi entro il 27 dicembre 2021. Pertanto occorre segnare la scadenza in calendario e leggere le istruzioni.

Acconto IVA 2021, il metodo di calcolo

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Il versamento deve essere tramite modello F24, in via telematica.  L’acconto Iva può essere calcolando scegliendo tre diversi metodi di calcolo. In particolare è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

  • storico;
  • previsionale;
  • analitico.

Il modello storico prevede un acconto pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente e deve riguardare i contributi:

  • mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • trimestrale ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
  • trimestrali “speciali” alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Il metodo previsionale e quello analitico

Il metodo previsionale si basa di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, si prevede di versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contributi mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contributi trimestrali speciali.

Per omologeneizzare entrambi i dati occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Mentre il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In questo caso l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dall’Iva relative alle operazioni di:

  • annotazione nel registro delle fatture emesse dal primo al venti dicembre o dal primo ottobre al 20 dicembre;
  • annotazioni nel registro delle fatture degli acquisti dal primo dicembre al 20 dicembre se si tratta di contributi mensili, dal primo ottobre al 20 dicembre se si tratta di contrinuenti trimestrali;
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate dal primo novembre al venti dicembre.

Per maggiori informazioni, anche sui soggetti che hanno o meno l’obbligo di versamento, è sempre opportuno consultare il sito dell’Agenzia delle entrate.

I contributi del versamento

L’acconto Iva 2021 deve essere versato con il modello F24 e con un codice tributo diverso a seconta della tipologia di contributo considerato:

  • codice tributo 6013 per i contributi IVA mensili;
  • codice tributo 6035 per i contributi IVA trimestrale. 

Inoltre l’acconto non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro. Infine trattandosi di un importo l’importo versato dovrà essere poi sottratto dal debito risultante:

  • dalla liquidazione IVA di dicembre per i contribuenti mensili ed il cui termine di versamento – nel caso di debito – è il 17 gennaio 2022;
  • dalla liquidazione IVA annuale per i contribuenti trimestrali ed il cui termine di versamento – sempre in caso di chiusura a debito – è il 16 marzo 2022.

Infine per i contribuenti trimestrali la base di calcolo non deve includere nell’ammontare di riferimento gli interessi dell’1%. 

Acconto Iva 2011

Anche sull’ultima pagina del calendario, alcune scadenze fiscali da non dimenticare e, tra queste, l’acconto Iva. Martedì’ 27 dicembre è, infatti, l’ultimo giorno per versare l’anticipo d’imposta sul valore aggiunto 2011 senza incorrere in sanzioni e interessi.
Di seguito un breve riepilogo per precisare quali sono i contribuenti interessati e quali quelli esentati o esclusi e per spiegare le procedure di calcolo e le modalità di versamento.Chi può fermarsi qui…
Meglio mettere subito in chiaro, evitando di perdersi nella lettura di dettagli inutili, in quali casi il titolare di partita Iva non è tenuto a versare l’acconto. Intanto, va ricordato che l’anticipo è dovuto solo se, fatti i conti, il suo importo risulta superiore a 103,29 euro.

La platea dei chiamati in cassa si assottiglia ulteriormente eliminando gli appartenenti alla categoria degli esonerati perché in situazioni particolari, e cioè:

  • coloro che hanno intrapreso l’attività nel corso del 2011 o, viceversa, l’hanno cessata alla data del 30 novembre di quest’anno, se contribuenti mensili, ovvero al 30 settembre, se trimestrali
  • gli imprenditori individuali trimestrali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre 2011, e quelli mensili, che l’hanno invece fatto entro il 30 novembre. Entrambi non devono essere soggetti passivi ai fini Iva per altri tipi di attività
  • i contribuenti a credito nella dichiarazione annuale 2010, anche se hanno richiesto il rimborso
  • coloro che sanno già di chiudere a credito il 2011, anche se hanno effettuato, in base al regime applicato, un versamento per dicembre o per l’ultimo trimestre 2010 o in occasione della dichiarazione 2010
  • nei casi espressamente previsti da specifici provvedimenti legislativi per calamità naturali
  • gli operatori che nel 2011 hanno effettuato esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti o non imponibili.

Riguardo all’ultima ipotesi, però, ci sono delle limitazioni da segnalare. L’acconto va, infatti, ugualmente versato se il contribuente ha effettuato operazioni intracomunitarie, determinate prestazioni nel settore edilizio o ha acquistato oro e argento tramite reverse charge.

Appartengono, invece, alla platea degli “esclusi” dal versamento di dicembre, le categorie che applicano regimi speciali e quindi:

  • gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro
  • i contribuenti “minimi”
  • gli imprenditori e i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime agevolato previsto per chi intraprende nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000)
  • gli operatori dei settori intrattenimento, gioco e spettacolo
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario.

…e chi non deve dimenticare la scadenza
Esclusi i casi specifici sopra elencati, l’appuntamento del 27 dicembre è per tutti coloro (compresi gli enti territoriali), già titolari di partita Iva nel 2010 e attivi nel 2011, che hanno chiuso lo scorso anno con un debito Iva (mese di dicembre per i mensili, quarto trimestre 2010 per i trimestrali) e in posizione debitoria anche nel 2011.
Sono interessati, quindi, salvo sempre le eccezioni, i contribuenti mensili, trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Tre opzioni di calcolo
Per la determinazione dell’importo da versare è possibile scegliere fra tre diversi procedimenti di calcolo: storico, analitico o previsionale.
E’ il contribuente a scegliere quello a lui più adatto.

Metodo storico
E’ senz’altro il più diffuso ed è quello a meno rischio di errore. Si basa sulle operazioni svolte nell’anno precedente ed è uguale all’88% del tributo versato per quel periodo al lordo dell’acconto.
In particolare, il calcolo prende le mosse dalla liquidazione:

  • periodica del mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili
  • annuale Iva o dal modello Unico, per i trimestrali ordinari
  • periodica relativa al quarto trimestre 2010, per i trimestrali “speciali”.
Metodo previsionale
Il calcolo parte da un’ipotesi di realizzo. Va da sé che conviene applicarlo nel caso di un’attività dai toni minori rispetto all’anno passato. Con un volume d’affari più basso, infatti, scenderà anche il debito Iva rispetto al 2010 e, quindi, seguendo il metodo storico, il risultato sarebbe sicuramente superiore all’importo effettivamente dovuto. Anche in questo caso, la percentuale da versare è uguale all’88% della previsione di debito per il 2011.
È importante, però, che le “aspettative” siano reali, perché nel caso di minore imposta versata, a liquidazione Iva definitiva, entrerebbe in gioco la sanzione per “versamento carente”.
L’acconto previsionale è al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.Metodo analitico
L’ultimo sistema non lascia spazio a margini di incertezza; si basa, infatti, sulle operazioni realmente effettuate, registrate o che dovevano essere registrare dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali. L’acconto, in questo caso, è pari al 100% del debito Iva risultante dalla relativa liquidazione straordinaria.

Pagamento a senso unico
Canale telematico obbligatorio per il versamento, che va effettuato utilizzando il modello F24. L’acconto può essere compensato con eventuali crediti d’imposta o contributivi.
I suoi codici tributo sono: il 6013 (“mensili”) e il 6035 (“trimestrali”).
L’acconto andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre 2011 (nel caso dei contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2011 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Sanzioni, sopra i 50mila scatta la “penale”
Qualche riga anche per chi salta la scadenza del 27 dicembre.
La sanzione amministrativa applicata per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva è pari al 30% della somma dovuta, più gli interessi.
Penalità più leggera per chi ricorre al ravvedimento operoso e cerca di rimettere le cose a posto. In tal caso la sanzione scende al 3% dell’importo, per i versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine naturale, al 3,75% se il conto è regolato entro la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Il 27 dicembre segna anche la data limite per versare l’Iva relativa allo scorso anno, se di importo superiore a 50mila euro, senza incorrere nella sanzione penale; la violazione che va oltre tale entità, infatti, assume valenza di reato.
L’imposta a debito da controllare è quella che risulta dalla dichiarazione annuale 2010 (modello Iva 2011), presentata entro lo scorso 30 settembre.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.

Anna Maria Badiali

Fonte: Fiscooggi.it

Acconto Iva 2011, versamento alle porte

Il 27 dicembre scade il termine per versare l’acconto IVA per il 2011, calcolato utilizzando tre metodi: previsionale, storico o analitico. Il contribuente sceglie tra uno dei tre, tendenzialmente il più vantaggioso.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, solo in modalità telematica. Ecco i codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti trimestrali.

L’acconto Iva dovrà considerare l’aumento dell’aliquota ordinaria, passata dal 20 al 21%, per quanto riguarda i metodi previsionale o analitico. Meglio quindi il metodo storico, che assume come base su cui calcolare l’88%, importo dell’ultima liquidazione dell’anno scorso, quando l’aliquota era ancora al 20%.

L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore a 103,29 euro e non può mai essere rateizzato. I contribuenti che operano liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%: questa si applica infatti solo ai versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.