Luciano Lazzari alla guida degli architetti europei

Il Consiglio degli Architetti d’Europa avrà, per i prossimi due anni, un presidente italiano.
Il prescelto, infatti, è Luciano Lazzari e per il prossimo biennio guiderà circa 500 architetti europei.

Ovviamente, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ha accolto la notizia con granze soddisfazione e orgoglio: “questa elezione testimonia l’importante ruolo che l’Italia svolge da tempo per la valorizzazione della funzione civile della professione, per la promozione della qualità dell’architettura, intesa come elemento essenziale del miglioramento dell’habitat, e delle politiche di riuso“.

Il neo eletto ha già individuato le due priorità su cui lavorare: il futuro della professione e la tutela dell’ambiente.
Per centrare questi importanti obiettivi, è previsto anche un focus sul rapporto con le nuove generazioni che si affacciano sul mondo del lavoro, attraverso una migliore sinergia con le scuole di architettura.

Lazzari ha dichiarato che servirà “un rinnovato impegno nell’ambito del regolamento per i lavori pubblici e sul tema della libera circolazione dei professionisti attraverso il riconoscimento reciproco del titolo di architetto tra i Paesi europei e negli altri continenti. Gli architetti debbono essere registi dello sviluppo urbano sostenibile, partendo dal riuso del patrimonio esistente fino all’integrazione delle energie rinnovabili nei nuovi edifici e nei nuovi quartieri. Gli architetti europei posseggono una ricchezza culturale e professionale unica che deve affermarsi sul mercato globale attraverso il rafforzamento della rete internazionale per la promozione dei professionisti europei nei paesi emergenti: è per questo motivo che Ace/Cae deve rafforzare la propria voce di ambasciatore della professione nei confronti della società civile, del mondo politico e delle imprese“.

Vera MORETTI

ACE: cos’è e come si calcola

di Vera MORETTI

L’articolo 1 del Decreto Monti prevede, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale che intende premiare gli imprenditori “virtuosi” e la capitalizzazione dell’azienda in proprio.
Tale agevolazione si chiama ACE, ovvero aiuto alla crescita economica, ed introduce la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Si tratta di una norma retroattiva, poiché si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate nell’anno passato, ed è destinata a società di capitali, cooperative, enti commerciali, società che, pur non essendo residenti in Italia, hanno nel Belpaese la propria organizzazione. Sono comprese, inoltre, anche società di persone ed imprenditori individuali la cui contabilità sia ordinaria, ma per quest’ultima categoria occorre attendere un decreto specifico sulle modalità di calcolo, anche se non saranno molto differenti.

Per quanto riguarda le imprese soggette a IRES, il premio fiscale è dello 0,825% nel primo anno di applicazione e la deduzione si ripete negli anni successivi con una moltiplicazione del premio in caso di ulteriori incrementi di capitale.
Questa agevolazione è stata introdotta al fine di rafforzare il patrimonio delle imprese italiane con capitale netto cresciuto, nel triennio 2007-2010, più del 15%.

Con questo provvedimento, dunque, si mira a detassare le ricapitalizzazioni in una misura pari ad una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario “per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni“.

Come si calcola l’ACE?
Per il primo triennio, l’aliquota è stata fissata, per le società di capitali ed enti commerciali, al 3%, dopodiché verrò fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, ed è da considerarsi coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento riguardano i conferimenti di denaro ai soci ma non quelli in natura, che corrispondono a aumenti di capitale sociale, versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionali, gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).
I versamenti dei soci come finanziamento non rientrano in queste categorie perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le nuove imprese, si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.

Nel caso delle COOP gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE. Sono da considerarsi decrementi di capitale l’attribuzione ai soci di utili, gli acquisti di partecipazione, gli acquisti di aziende e i conferimenti ai soci in natura a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati.

Le perdite di esercizio, poiché non vanno attribuite a soci, ai fini ACE non sono rilevanti.

Annunci immobiliari sarà obbligatorio segnalare la classe energetica di consumo

Dal 1 gennaio 2012 è stato deciso che tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari dovranno riportare la classe di “consumo” energetico come riportato nell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (ACE). L’obbligo è stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, che a breve entrerà  in vigore.L’obbligo riguarderà anche annunci di affitto.

L’obbligo scatta solo qualora l’immobile possegga già l’ACE, saranno interessati quindi solo gli immobili costruiti recentemente o su cui si è  intervenuti con lavori recenti legati al risparmio energetico. In Italia, la prima regione ad adattarsi a quanto prescritto dalla direttiva europea è la Lombardia inserendo nella legge regionale n. 3/2011 affida alla Giunta regionale il compito di “ dettare le disposizioni per rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”. La sanzione per chi non rispetta la norma va da mille a 5mila euro.

Mirko Zago